L'applicazione della 626/94 nelle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero

 

I rappresentanti di sede sono pregati di compilare il formulario di rilevazione ed inviarlo alla CGIL

 

L'art 1 comma 2 del D.lgs.626/94(1), prevede che " Nei riguardi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, le norme del presente decreto (i.e. 626/94) sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente..".

Con il D.M.n.497 del 21.11.97 (alleg.1), il Ministro Degli Affari Esteri ha quindi stabilito che " nei riguardi delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari all'estero, le norme riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sono applicate tenendo contodelle disposizioni a tale scopo previste dagli ordinamenti locali(2) ed anche delle disposizioni a tutela del segreto di stato, ivi comprese le particolari caratteristiche previste per le aree protette e riservate(3) ."

La 626/94 è quindi, fatte salve queste limitazioni, pienamente operante nei nostri uffici all'estero, o almeno dovrebbe.

I Capi Missione, dunque, nella loro veste di " datori di lavoro" (cosi’come precisato anche dalla stessa amministrazione, vedi appunto 039/4703 del giugno 99), hanno l'obbligo(4) di:

redigere il documento di valutazione dei rischi, indicare i provvedimenti adottati, nominare il Responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, nominare il medico competente, permettere ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione e consentire al RLS di accedere alle informazioni ed alla documentazione dell'ufficio di cui all'art .19, comma 1 lettera e) D.lgs 626/94, e quant'altro previsto dalla legge ( art 4, Dlgs 626/94).

Va ricordato che il D.lgs 626/94 prevede sanzioni ( art 89 ) per il datore di lavoro che non adempie i suoi obblighi, le quali variano dall'arresto da tre a sei mesi all'ammenda di lire centomila.

Quando il RLS o il singolo lavoratore ritenga che le misure adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarli non siano idonei ( ed a maggior ragione se nulla è stato fatto) a garantire la sicurezza dei lavoratori, egli potrà presentare ricorso agli organi di vigilanza o alla magistratura.

Su questo punto è bene precisare che, mentre in Italia gli organi di vigilanza sono le ASL, per quanto riguarda le sedi all'estero essi debbono individuarsi nella Direzione Generale per gli Affari amministrativi, Bilancio e Patrimonio.

Più precisamente il D.M 029/001722 Bis del 18.12.99 , prevede che i compiti di coordinamento e controllo previsti dall 'art 2 del D.M. n. 497/97(5) ,"sono esercitati dal dirigente preposto all'Uffico VII della D.G.A.A.B.P".

Sulle capacità di " controllo" dell'Amministrazione, sull'attuazione della 626/94 all'estero è lecito dubitare ( nulla si sa, ad esempio, dei risultati dell'indagine sulle problematiche delle sedi all'estero in tema di sicurezza avviata dall'amministrazione nel luglio del 97) resta comunque la possibilità del ricorso alla magistratura e non è poco.

Bisogna ricordare, all’uopo, l'incidenza dei poteri del RLS, il quale non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della sua attività e nei cui confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Per concludere questa sommaria analisi dell'applicazione della 626/94 ai nostri uffici all'estero non può non accennarsi all'altra particolarità costituita dalla sorveglianza sanitaria la quale "è rivolta anche all'accertamento dell'idoneità ad affrontare le condizioni climatiche della sede di destinazione"(6) ( art.3 D.M. 497/97).

1- Cosi' modificato dal D.lgs 19/3/96 n.242.

2- Come di fatto le norme sulla sicurezza dei lavoratori previste dagli ordinamenti locali possano limitare la piena applicazione della 626/94 nelle nostre sedi e' cosa tutta da scoprire visto che la normativa italiana in tema di tutela del lavoratore è una delle piu' avanzate ed è difficilmente immaginabile che possa eventualmente essere applicata una norma locale meno favorevole.

3- Tenere conto anche delle norme sulla sicurezza e sul segreto di stato significa , ad es. che poco si potrà obiettare circa lo stato di un angusto archivio riservato , dotato di massiccia porta blindata e con unica finestra chiusa da solide inferiate, ma ben si potrà far osservare la conformità alla legge della schermatura protettiva del computer o della possibilità di regolare il sedile di lavoro etc (vedere allegati 626/94 ).

4- DOVEVANO AVERLO GIA' FATTO SUBITO DOPO L'EMANAZIONE DEL D. M.497.

5- L'art 2 del D.M 497 /97 prevede che :" l'attività di coordinamento e controllo dell'attuazione delle norme riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori da parte delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari di prima categoria è svolta dalla D.G.P.A del M.A.E.."

6- che tale idoneità possa essere verificata anche nella sede dal "medico competente"?

 

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