Vocabolario della
sicurezza
Consultazione della RLS
Il RLS è consultato preventivamente e
tempestivamente in ordine a:
valutazione dei rischi;
Individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione aziendale;
Designazione degli addetti al S.P.P., all’attività di prevenzione
incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
Durante la consultazione il RLS ha facoltà di formulare proprie
proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione.
Il verbale di consultazione deve riportare anche le osservazioni e
le proposte del RLS, anche se queste divergono da quelle del datore
di lavoro.
Il verbale deve recare la firma anche del RLS ( art.19/626).
Datore di lavoro
Qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che sia
titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la
responsabilità dell’impresa o stabilimento.(art.2/626)
Nelle rappresentanze diplomatiche e sedi consolari , datore di
lavoro è il Capo missione.
Documento
Il datore di lavoro , con la collaborazione del medico competente e
del responsabile del S.P.P. e previa consultazione del RLS, deve
elaborare un documento contenente:
una relazione sulla valutazione dei rischi effettuata specificando i
criteri adottati per la valutazione stessa;
l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e
delle attrezzature di protezione utilizzate;
il programma che indichi i tempi di attuazione delle misure di
prevenzione e protezione.
Il documento è custodito nella sede, a disposizione degli organi di
vigilanza ( D.G.P.A ?)
Copia del documento è a disposizione dei RLS art 19/626 comma e).
Il documento e la valutazione dei rischi devono essere aggiornati in
occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini
della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Emergenza
In ogni unità produttiva deve essere predisposto un Piano di
Emergenza relativo agli interventi di pronto soccorso, prevenzione
incendi, evacuazione dei lavoratori di fronte ad un pericolo grave
ed immediato ( artt.12,13,15/626).
Formazione dei lavoratori
La formazione deve essere fornita a ciascun lavoratore in modo
sufficiente ed adeguato, con particolare riferimento al proprio
posto di lavoro e alle proprie mansioni.
La formazione deve essere effettuata almeno al momento
dell’assunzione, del trasferimento o cambio mansioni e
dell’introduzione di nuove tecnologie. ( art.22/626).
Informazione RLS
IL RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione
della sede relative a:
1.valutazione dei rischi
2.misure di prevenzione
3.sostanze e preparati pericolosi
4.macchine, impianti, ambienti e organizzazione del lavoro,
5.infortuni e malattie professionali
6.comunicazioni dei Servizi PISLL e degli Uffici di controllo (
D.G.P.A?)
Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire le informazioni e la
documentazione richiesta dal RLS ( art 19/626)
Informazioni ai lavoratori
Il datore di lavoro deve assicurare una adeguata informazione ai
propri dipendenti sui rischi connessi all’attività lavorativa e
sulle misure di prevenzione adottate.
Misure generali di tutela
Il datore di lavoro è tenuto alla osservanza delle misure generali
di tutela per la protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori elencate dall’art 3/626.
Medico competente
E’ il consulente sanitario ( art 51 , D.pr 18) in possesso di uno
dei seguenti titoli:
Docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro.
Il medico competente ha l’obbligo di effettuare un sopralluogo negli
ambienti di lavoro almeno due volte l’anno insieme al Servizio
Prevenzione e Protezione.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro e il S.P.P.
per lo studio e la definizione dei rischi e delle soluzioni da
adottare.
Esprime un giudizio sulla idoneità parziale o totale del lavoratore
( art.17/626).
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo di ( art 4/626):
valutare i rischi e attuare le misure di prevenzione elaborare e
custodire un documento che riporti i risultati della valutazione e
l’indicazione dei provvedimenti adottati consultare il RLS nei casi
previsti dall’art 19 comma 1 lettere b),c)d) designare gli addetti
al S.P.P., il medico competente, i lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione
e di pronto soccorso, aggiornare le misure di prevenzione in
presenza di mutamenti organizzativi e produttivi ,fornire ai
lavoratori una adeguata informazione sui rischi e le misure
adottate.
Assicurare che i lavoratori ricevano una formazione sufficiente ed
adeguata in occasione dell’assunzione, del cambio di mansioni,
dell’introduzione di nuove tecnologie, attrezzature o sostanze.
Fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale,
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in
caso di emergenza, incendi, pericolo grave ed immediato,
informandone tempestivamente i lavoratori, permettere ai lavoratori
di verificare, tramite il RLS, l’applicazione delle misure di
sicurezza e di protezione della salute.
Tenere aggiornato e a disposizione dell’organo di vigilanza il
registro degli infortuni.
Obblighi del lavoratore
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e
della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni
e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori osservano le istruzioni impartite, si sottopongono ai
controlli sanitari previsti ( art 5/626).
Sanzioni
Il dlgs 626/94 ( titolo IX) identifica le sanzioni da irrogare nei
casi di violazione delle sue norme.
Si tratta di un complesso di sanzioni articolato per figura
professionale, competenze e gravità, che prevede ben 92 casi di
violazioni sanzionate per il solo datore di lavoro, 31 casi per il
datore di lavoro con i dirigenti aziendali , 6 casi di violazione
sanzionate a carico dei lavoratori.
Nessuna sanzione è prevista per il RLS.
Servizio prevenzione e protezione
È organizzato dal datore di lavoro ( previa consultazione del RLS)
secondo tre modalità:
1.interno, con propri dipendenti
2.esterno, attraverso convenzioni con persone o servizi esterni in
possesso delle conoscenze professionali necessarie;
3.in prima persona dal datore di lavoro ( dopo corso di formazione)
nelle aziende con meno di 30 dipendenti.
Il compiti del S.P.P ( art 9/626) sono:
individua i fattori di rischio( valutazione) e le misure per la
sicurezza e la salubrità,
Elabora le misure preventive e protettive e le procedure di
sicurezza per le varie attività dell’ufficio.
Propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
Partecipa alle consultazioni;
Fornisce informazioni ai lavoratori.
Rappresentante per la sicurezza ( art 19/626/94)
Il rappresentante per la sicurezza:
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi,
alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell’ufficio o "altra unità produttiva".;
è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di
prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto
soccorso, all’evacuazione dei lavoratori;
è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui
all’art 22, comma 5;
riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché
quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine,
gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro ,gli
infortuni e le malattie professionali;
riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza (
D.G.P.A?)
riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella
prevista dall’art 22;
promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle
misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità
fisica dei lavoratori;
formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate
dalle autorità competenti;
partecipa alla riunione periodica di cui all’art 11;
fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
avverte il responsabile dell’ufficio dei rischi individuati nel
corso della sua attività;
può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le
misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di
lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire
la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l’espletamento
della sua funzione, al documento sulla valutazione dei rischi di cui
lall’art 4, commi 2 e 3 , nonché il registro degli infortuni sul
lavoro di cui all’art 4, comma 5, lettera o).
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