Vocabolario della sicurezza

 

Consultazione della RLS

Il RLS è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine a:

valutazione dei rischi;

Individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione aziendale;

Designazione degli addetti al S.P.P., all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

Durante la consultazione il RLS ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione.

Il verbale di consultazione deve riportare anche le osservazioni e le proposte del RLS, anche se queste divergono da quelle del datore di lavoro.

Il verbale deve recare la firma anche del RLS ( art.19/626).

Datore di lavoro

Qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che sia titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell’impresa o stabilimento.(art.2/626)

Nelle rappresentanze diplomatiche e sedi consolari , datore di lavoro è il Capo missione.

Documento

Il datore di lavoro , con la collaborazione del medico competente e del responsabile del S.P.P. e previa consultazione del RLS, deve elaborare un documento contenente:

una relazione sulla valutazione dei rischi effettuata specificando i criteri adottati per la valutazione stessa;

l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e delle attrezzature di protezione utilizzate;

il programma che indichi i tempi di attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Il documento è custodito nella sede, a disposizione degli organi di vigilanza ( D.G.P.A ?)

Copia del documento è a disposizione dei RLS art 19/626 comma e).

Il documento e la valutazione dei rischi devono essere aggiornati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Emergenza

In ogni unità produttiva deve essere predisposto un Piano di Emergenza relativo agli interventi di pronto soccorso, prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori di fronte ad un pericolo grave ed immediato ( artt.12,13,15/626).

Formazione dei lavoratori


La formazione deve essere fornita a ciascun lavoratore in modo sufficiente ed adeguato, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

La formazione deve essere effettuata almeno al momento dell’assunzione, del trasferimento o cambio mansioni e dell’introduzione di nuove tecnologie. ( art.22/626).

Informazione RLS

IL RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione della sede relative a:
1.valutazione dei rischi
2.misure di prevenzione
3.sostanze e preparati pericolosi
4.macchine, impianti, ambienti e organizzazione del lavoro,
5.infortuni e malattie professionali
6.comunicazioni dei Servizi PISLL e degli Uffici di controllo ( D.G.P.A?)

Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire le informazioni e la documentazione richiesta dal RLS ( art 19/626)

Informazioni ai lavoratori

Il datore di lavoro deve assicurare una adeguata informazione ai propri dipendenti sui rischi connessi all’attività lavorativa e sulle misure di prevenzione adottate.

Misure generali di tutela

Il datore di lavoro è tenuto alla osservanza delle misure generali di tutela per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori elencate dall’art 3/626.

Medico competente

E’ il consulente sanitario ( art 51 , D.pr 18) in possesso di uno dei seguenti titoli:

Docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro.

Il medico competente ha l’obbligo di effettuare un sopralluogo negli ambienti di lavoro almeno due volte l’anno insieme al Servizio Prevenzione e Protezione.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e il S.P.P. per lo studio e la definizione dei rischi e delle soluzioni da adottare.

Esprime un giudizio sulla idoneità parziale o totale del lavoratore ( art.17/626).

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro ha l’obbligo di ( art 4/626):

valutare i rischi e attuare le misure di prevenzione elaborare e custodire un documento che riporti i risultati della valutazione e l’indicazione dei provvedimenti adottati consultare il RLS nei casi previsti dall’art 19 comma 1 lettere b),c)d) designare gli addetti al S.P.P., il medico competente, i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione e di pronto soccorso, aggiornare le misure di prevenzione in presenza di mutamenti organizzativi e produttivi ,fornire ai lavoratori una adeguata informazione sui rischi e le misure adottate.

Assicurare che i lavoratori ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in occasione dell’assunzione, del cambio di mansioni, dell’introduzione di nuove tecnologie, attrezzature o sostanze.

Fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale, adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza, incendi, pericolo grave ed immediato, informandone tempestivamente i lavoratori, permettere ai lavoratori di verificare, tramite il RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.

Tenere aggiornato e a disposizione dell’organo di vigilanza il registro degli infortuni.

Obblighi del lavoratore

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori osservano le istruzioni impartite, si sottopongono ai controlli sanitari previsti ( art 5/626).

Sanzioni

Il dlgs 626/94 ( titolo IX) identifica le sanzioni da irrogare nei casi di violazione delle sue norme.

Si tratta di un complesso di sanzioni articolato per figura professionale, competenze e gravità, che prevede ben 92 casi di violazioni sanzionate per il solo datore di lavoro, 31 casi per il datore di lavoro con i dirigenti aziendali , 6 casi di violazione sanzionate a carico dei lavoratori.

Nessuna sanzione è prevista per il RLS.

Servizio prevenzione e protezione

È organizzato dal datore di lavoro ( previa consultazione del RLS) secondo tre modalità:
1.interno, con propri dipendenti
2.esterno, attraverso convenzioni con persone o servizi esterni in possesso delle conoscenze professionali necessarie;
3.in prima persona dal datore di lavoro ( dopo corso di formazione) nelle aziende con meno di 30 dipendenti.

Il compiti del S.P.P ( art 9/626) sono:

individua i fattori di rischio( valutazione) e le misure per la sicurezza e la salubrità,

Elabora le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza per le varie attività dell’ufficio.

Propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

Partecipa alle consultazioni;

Fornisce informazioni ai lavoratori.

Rappresentante per la sicurezza ( art 19/626/94)

Il rappresentante per la sicurezza:

accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi,

alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’ufficio o "altra unità produttiva".;

è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all’evacuazione dei lavoratori;

è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art 22, comma 5;

riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro ,gli infortuni e le malattie professionali;

riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza ( D.G.P.A?)

riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall’art 22;

promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

partecipa alla riunione periodica di cui all’art 11;

fa proposte in merito all’attività di prevenzione;

avverte il responsabile dell’ufficio dei rischi individuati nel corso della sua attività;

può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l’espletamento della sua funzione, al documento sulla valutazione dei rischi di cui lall’art 4, commi 2 e 3 , nonché il registro degli infortuni sul lavoro di cui all’art 4, comma 5, lettera o).

 

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