LEGGE 21 dicembre 2001, n. 442 Gazzetta Ufficiale n. 298 del 24-12-2001

Disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.
(Proroga di termini).

1. E' prorogata, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la scadenza per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1,
comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, della quota residua del contingenteper il 1999 di cinquanta impiegati di cittadinanza italiana che, alla data del 23 dicembre 1996, erano in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista per il 1999.
2. Il termine di cui al comma 1 e' prorogato limitatamente all'inquadramento del solo personale a contratto con mansioni di concetto nella posizione economica B3.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.

Nota all'art. 1:
- L'art. 1, comma 134 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e' il seguente: "Art. 1. - 134. Gli impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato possono essere immessi nei ruoli del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi dell'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in numero massimo di cinquanta unita' per ciascun anno del triennio 1997-1999, tramite appositi
concorsi per titoli ed esami purche' in possesso dei requisiti prescritti per le qualifiche cui aspirano e
purche' abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Le relative modalita' saranno fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Gli impiegati a contratto cosi' immessi nei ruoli sono destinati, quale sede di prima destinazione, a prestare servizio presso l'amministrazione centrale per un periodo minimo di due anni".

Art. 2.
(Immissioni nei ruoli organici)

1. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero possono essere immessi, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, in
numero massimo di cento unita' per anno, incluse le immissioni attuate ai sensi dell'articolo 167, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito
dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, sino al raggiungimento del numero complessivo di duecento unita' nel corso del quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le immissioni hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati in possesso dei requisiti prescritti per le posizioni economiche delle aree funzionali e i relativi profili
professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole.
3. Le procedure concorsuali sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 

4. Il personale a contratto immesso nei ruoli e' tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.
5. Il contingente di 1.827 impiegati a contratto di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto
legislativo 7 aprile 2000, n. 103, e' integrato delle unita' di personale a contratto assunte ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, la cui scadenza contrattuale e' stata prorogata al 31 dicembre 2001 dall'articolo 6 della legge 28 luglio 1999, n. 266, purche' in servizio alla data del 31 dicembre
2001, anche in sovrannumero fino al loro progressivo riassorbimento.

Nota all'art. 2:
- L'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica", e' il seguente:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore allo 0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto aicompiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legisiativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. 4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unita' al Servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provincialidel Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e' determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effetuata con le stesse modalita', avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalita' destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
12. (Omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi l e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalita', anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia' espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1 gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', sono destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu' favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di
cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali noncollegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di  entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, com-ma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il segreto d'ufficio".
- Il primo comma dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante "Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri", come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, concernente la disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e' il seguente:
"Art. 167 (Riserva di posti per gli impiegati a contratto in occasione dei concorsi per l'accesso ai ruoli organici). - In occasione dei concorsi per l'accesso ai ruoli organici del Ministero degli affari esteri, il dieci per cento dei posti messi a concorso e' riservato agli impiegati di nazionalita' italiana con contratto a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso". - Il primo comma dell'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, e' il seguente:
"Art. 152 (Contingente e durata del contratto). – Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 1.827 unita' per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari ed a 450 unita' per gli istituti italiani di cultura. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero".
- L'art. 7, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347, e' il seguente:
"Art. 7 - 1. Limitatamente ad un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente degli impiegati a contratto, di cui all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' integrato di duecento unita'. Tale disponibilita', nell'ambito del contingente medesimo, e' esclusivamente destinata ad essere ricoperta con personale avente specifiche professionalita' nel campo informatico al fine di corrispondere alle necessita' operative conseguenti agli adempimenti relativi all'attuazione del sistema di informazione previsto dall'accordo di Shengen di cui alla legge 30 settembre 1993, n. 388".
- L'art. 6 della legge 28 luglio 1999, n. 266, recante "Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura", e' il seguente:
"Art. 6 (Proroga del termine per l'integrazione dei contrattisti Schengen). - 1. Il termine per l'integrazione di duecento unita' del contingente degli impiegati a contratto di cui all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, disposta dall'art. 7 del decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, e' prorogato fino al 31 dicembre 2001. Nell'ambito del suddetto contingente, l'Amministrazione degli affari esteri, tenuto conto delle esigenze di servizio della rete diplomatico-consolare, puo' procedere a nuove assunzioni o, alternativamente, al rinnovo dei contratti gia' stipulati".

Art. 3.
(Opzioni)

1. Nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile
2000, n. 103, gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari in possesso alla data del 13 maggio 2000 di contratto di prima
assunzione regolato dalla legge italiana, possono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, optare per un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana.
2. Nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile
2000, n. 103, gli impiegati a contratto in possesso di cittadinanza italiana in servizio presso gli Istituti italiani di cultura  all'estero i quali alla data del 13 maggio 2000 erano titolari di contratto di prima assunzione per il quale non e' intervenuto alla stessa data un rinnovo, possono optare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana.

Art. 4.
(Provvidenze scolastiche)

1. Dopo l'articolo 158-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, e' inserito il seguente:
"Art. 158-ter - (Provvidenze scolastiche). - 1. Al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari
e gli Istituti italiani di cultura all'estero il quale abbia figli maggiorenni a carico che, per cause di comprovata forza maggiore connesse con la situazione della sede di servizio, non possano  frequentare regolari corsi di istruzione universitaria o professionali assimilabili sul posto, puo' essere accordato, a domanda, un rimborso delle spese relative all'iscrizione ed alla frequenza di detti corsi presso istituti universitari o professionali in altra sede, limitatamente al periodo di sussistenza delle predette condizioni di forza maggiore e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di eta'.
2. I rimborsi sono riconosciuti in una misura percentuale da determinare, all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle disponibilita' finanziarie. Tale misura non puo' comunque essere superiore al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute per ciascun figlio.
3. L'importo del rimborso accordato ai sensi dei commi 1 e 2 non puo' eccedere, per ciascun figlio, il 5 per cento dell'ammontare annuo della retribuzione base contrattualmente prevista".

Art. 5.
(Assunzione presso altro ufficio)

1. Il secondo comma dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, e' sostituito dal
seguente:
"L'impiegato che sia cessato dal servizio per gravi e documentati motivi personali, dopo avere prestato lodevole servizio per almeno cinque anni presso un ufficio all'estero, puo' in via eccezionale essere autorizzato, tenuto conto delle esigenze di servizio, a svolgere le proprie mansioni presso un altro ufficio all'estero entro tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente. Anche nei casi di cui al presente comma, l'impiegato conserva la precedente anzianita' di servizio ed il precedente regime contrattuale".

Nota all'art. 5:
- Il secondo comma dell'art. 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente:
"Art. 160 (Assunzione presso altro ufficio). - L'impiegato che sia cessato dal servizio per gravi e
documentati motivi personali, dopo aver prestato lodevole servizio per almeno cinque anni presso un ufficio all'estero, puo' essere autorizzato, tenuto conto delle esigenze di servizio, a svolgere le proprie mansioni presso un altro ufficio all'estero entro tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente. Anche nei casi di cui al presente comma l'impiegato conserva la precedente
anzianita' di servizio".

Art. 6.
(Cessazione dal servizio per limiti di età)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, e' inserito il seguente:
"3-bis. E' in facolta' del personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo per esso previsti".

Art. 7.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 983.850,39 euro per l'anno 2002 e in 15.493,71 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 2001

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ruggiero, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1585): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero) il 18 settembre 2001.
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, l'8 ottobre 2001 con pareri delle commissioni I, III, V e VII. Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 17 e il 24 ottobre 2001, il 7 novembre 2001. Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 12 dicembre 2001 con pareri delle commissioni I, III, V e VII. Esaminato ed approvato dalla XI commissione, in sede legislativa, il 12 dicembre 2001. Senato della Repubblica (atto n. 972): Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 14 dicembre 2001 con pareri delle commissioni 1a, 5a e 7a. Esaminato dalla 3a commissione e approvato il 18 dicembre 2001.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato