
Diritto di assemblea
Art. 4. Diritto di assemblea
1. I dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare, durante
l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali
concordati con l’amministrazione per 10 ore annue pro capite
senza decurtazione della retribuzione, fatte salve le norme di
miglior favore contenute nei contratti collettivi nazionali di
lavoro di comparto o di area.
1 bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, è
possibile che l’assemblea si svolga in modalità videoconferenza.
2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o
gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o
congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di
interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati
nell’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e)
o dalla RSU unitariamente intesa.
3. La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e
l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono
comunicati per iscritto all’ufficio del personale almeno tre
giorni lavorativi prima della data richiesta per l’assemblea.
Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero
l’esigenza per l’amministrazione di uno spostamento della data
dell’assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto
entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.
4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione
di ciascuno all’assemblea è effettuata dai responsabili delle
singole unità operative e comunicata all’ufficio per la gestione
del personale.
5. Nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata in
turni, l’assemblea è svolta di norma all’inizio o alla fine di
ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli
uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
6. Durante lo svolgimento delle assemblee nelle unità operative
interessate deve essere garantita la continuità delle
prestazioni indispensabili, secondo quanto previsto dai singoli
accordi di comparto o area.
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