Decreto
Legislativo 24 marzo 2000, n. 85, “Riordino
della carriera diplomatica, a norma dell’art. 1 della legge 28 luglio 1999, n.
266”
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA
la legge 28 luglio 1999, n. 266;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTA
la legge 4 agosto 1989, n. 285;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267;
VISTA
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 21 gennaio 2000
ACQUISITI
i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17
marzo 2000;
Sulla
proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la
funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1
1.
Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo
l’articolo 99 è inserito il seguente:
"Articolo
99-bis (Accesso alla carriera
diplomatica).
I
requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera
diplomatica, nonché le modalità di svolgimento del concorso ed i criteri di
composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con regolamento da
emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la parte
relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi
universitari. Fra le materie di esame sono incluse almeno due lingue straniere.
Fra i titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del
superamento del concorso sono inclusi: il conseguimento di titoli universitari
post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello, il
superamento degli appositi corsi di preparazione organizzati dall’Istituto
diplomatico o da altri istituti individuati nel regolamento stesso, l’attività
lavorativa a livello di funzionario già svolta presso Organizzazioni
internazionali. Accanto alle prove miranti a valutare le conoscenze accademiche
dei candidati, il regolamento dispone prove attitudinali, che mettano in
evidenza la capacità dei candidati di affrontare l’attività diplomatica.
Nei
concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti è
riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell’area
funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla
carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella
predetta area o nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I
posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, sono conferiti
agli idonei".
Art. 2
1.
L’articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n.18, è sostituito dal seguente:
"Articolo
101 (Funzioni, gradi, dotazione organica)
La
carriera diplomatica, per la natura delle specifiche funzioni dirigenziali
attribuite ai funzionari che ne fanno parte e per le esigenze dei rapporti con
l’estero, è retta da un ordinamento speciale, caratterizzato dalla unitarietà
del ruolo, come risulta dal presente decreto.
I
gradi della carriera diplomatica sono:
-
ambasciatore;
-
ministro plenipotenziario;
-
consigliere di ambasciata;
-
consigliere di legazione;
-
segretario di legazione.
In
relazione al grado rivestito, i funzionari diplomatici esercitano:
a)
presso l’Amministrazione centrale, le funzioni del grado in relazione
all’organizzazione del Ministero, secondo quanto previsto dal presente decreto
e dal regolamento recante norme per l’individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale dell’Amministrazione centrale del Ministero degli affari
esteri, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
b)
presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, le funzioni
indicate nella tabella 1 annessa al presente decreto.
Il
funzionario diplomatico che consegua l’avanzamento al grado superiore può
continuare ad esercitare le precedenti funzioni per il tempo richiesto dalle
esigenze di servizio.
In
deroga a quanto stabilito dal terzo comma, lettera b), del presente articolo, i
funzionari diplomatici, purchè compresi in ordine di ruolo nei primi due terzi
dell’organico del grado, possono essere destinati, per esigenze di servizio, a
coprire posti all’estero cui corrispondono funzioni del grado immediatamente
superiore, ai sensi della tabella 1, in sedi individuate con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, fatto salvo quanto è disposto nel
sesto comma per i capi di rappresentanza diplomatica.
Con
il medesimo decreto di cui al quinto comma del presente articolo sono altresì
individuate le rappresentanze diplomatiche a cui possono essere preposti, per
ragioni di servizio, consiglieri d’ambasciata compresi nei primi due terzi
dell’organico del grado.
Con
decreto del Ministro degli affari esteri, all’atto del collocamento a riposo
puo’ essere conferito al funzionario diplomatico, a titolo onorifico, il grado
immediatamente superiore.
Non
possono essere conferiti a persone estranee alla carriera diplomatica gradi
della carriera stessa e qualifiche diplomatiche e consolari, a titolo onorifico.
La
dotazione organica del personale della carriera diplomatica è quella stabilita
nella tabella 2 annessa al presente decreto".
Art. 3
1.
L’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, è sostituito dal seguente:
"
Articolo 102 (Formazione e aggiornamento
professionale).
L’Amministrazione
degli affari esteri provvede alla formazione e all’aggiornamento
professionale del personale diplomatico nel corso dell’intera carriera. In
particolare, essa organizza per il personale in servizio a Roma i seguenti corsi
collegati alla progressione in carriera:
a)
corso di formazione professionale per i funzionari diplomatici in prova, della
durata di nove mesi, coincidente con il periodo di prova.
b)
corso di aggiornamento per i segretari di legazione, della durata complessiva di
almeno sei mesi, propedeutico all’avanzamento al grado di consigliere di
legazione;
c)
corso di aggiornamento per i consiglieri di ambasciata, della durata complessiva
di almeno tre mesi, propedeutico all’avanzamento al grado di ministro
plenipotenziario.
I
corsi previsti dal primo comma del presente articolo si svolgono a cura
dell’Istituto diplomatico, in eventuale collaborazione con la Scuola superiore
della pubblica amministrazione, nonché con altre strutture per la loro
esecuzione. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti i
contenuti e le modalità di svolgimento di tali corsi miranti ad assicurare
l’aggiornamento dei funzionari diplomatici ai diversi livelli in relazione
agli argomenti ritenuti prioritari dall’Amministrazione, tramite
approfondimenti di natura teorica, nonché contatti con istituzioni, enti
locali, settore privato ed imprenditoriale e mezzi di informazione. Durante lo
svolgimento dei corsi il personale è esentato dal servizio negli uffici
dell’Amministrazione.
L’Amministrazione
provvede ad organizzare per il personale diplomatico destinato ad una sede
estera adeguate attività di preparazione ed informazione, di una durata
complessiva non superiore a due mesi. Tale personale è autorizzato ad
assentarsi dalla sede estera senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione. Con
decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti i contenuti e le modalità
di svolgimento delle attività previste nel presente comma con la previsione, in
particolare, di un periodo di approfondimento tematico presso la direzione
generale competente per il paese o l’organizzazione internazionale di
destinazione, nonché di contatti con istituzioni, enti o centri di ricerca che
trattano questioni rilevanti per i rapporti fra l’Italia e il paese o
l’organizzazione internazionale di destinazione.
Per
il personale diplomatico che viene richiamato a Roma dal servizio all’estero
sono previste apposite attività di aggiornamento, a cura dell’Istituto
diplomatico, sulla evoluzione legislativa, politica, economica e culturale in
Italia, con particolare riferimento agli specifici compiti che il funzionario è
chiamato a svolgere presso l’Amministrazione centrale.
L’Amministrazione
può inviare, con trattamento di missione, funzionari diplomatici a seguire
studi in materie particolari in Italia o all’estero per la durata massima di
un anno. Possono essere destinati a seguire i predetti studi non più di dieci
funzionari contemporaneamente.".
Art. 4
1.
L’articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, è sostituito dal seguente:
"Articolo
103 (Periodo di prova).
I
vincitori del concorso di cui all’art. 99-bis del presente decreto sono
nominati segretari di legazione in prova con decreto del Ministro degli affari
esteri. Essi sono tenuti ad effettuare un periodo di prova della durata di nove
mesi, coincidente con il corso di formazione di cui al primo comma, lettera a),
dell’art. 102, che è computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo
nella qualifica iniziale.
Al
termine del periodo di prova i segretari di legazione in prova, previo giudizio
di idoneità espresso dal Consiglio di amministrazione in base al risultato dei
corsi, sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, segretari di
legazione nell’ordine della graduatoria del concorso. Nel caso che il
Consiglio di amministrazione esprima giudizio sfavorevole, il rapporto di
impiego è risolto con decreto del Ministro degli affari esteri.
I
segretari di legazione in prova che, trovandosi in particolare posizione di
stato per causa di servizio militare o per altri motivi, non possono partecipare
al corso di formazione, seguono il primo corso successivo all’assunzione o
alla riassunzione in servizio. Il servizio prestato negli uffici in attesa di
partecipare al corso è calcolato quale periodo di prova negli uffici. Al
termine del periodo di prova, e comunque non prima della ultimazione del corso
di formazione, essi sono nominati segretari di legazione con le modalità
indicate nel secondo comma del presente articolo e collocati nel grado
nell’ordine della graduatoria del concorso.".
Art. 5
1.
L’articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, è sostituito dal seguente:
"Articolo
105 (Avanzamenti nella carriera
diplomatica. Periodicità).
Per
l’avanzamento al grado superiore il funzionario diplomatico, oltre ad aver
disimpegnato egregiamente le funzioni del proprio grado, deve possedere i
requisiti di carattere, intellettuali e di cultura, di preparazione e di
formazione professionale necessari alle nuove funzioni. Per la promozione al
grado di consigliere di ambasciata e le nomine ai gradi superiori i predetti
requisiti debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni
di alta responsabilità da esercitare.
Le
nomine e le promozioni nella carriera diplomatica sono conferite nei limiti dei
posti disponibili nel grado a cui si deve accedere e in tutti i gradi superiori
del ruolo.
Le
nomine e le promozioni nella carriera diplomatica vengono effettuate annualmente
per i posti disponibili alle date sotto indicate, ed entro il termine massimo di
quattro mesi dalle date stesse:
a)
nomine al grado di ambasciatore ed al grado di ministro plenipotenziario:
1°
gennaio;
b)
promozioni al grado di consigliere di ambasciata ed al grado di consigliere di
legazione : 1° luglio.
Le
nomine e le promozioni riguardano il personale in possesso dei requisiti
prescritti alle date indicate nel terzo comma del presente articolo, e decorrono
dal giorno successivo alle date suddette".
Art. 6
1.
Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo
l’articolo 105 è inserito il seguente:
"Articolo
105-bis (Commissioni per l’avanzamento
nella carriera diplomatica).
Ai
fini dell’avanzamento nella carriera diplomatica sono istituite con decreto
del Ministro degli affari esteri le seguenti Commissioni:
a)
Commissione per le promozioni al grado di consigliere di legazione. Essa è
composta da un ambasciatore in servizio o a riposo, che la presiede, da un
magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e da tre funzionari
diplomatici del grado di ministro plenipotenziario o consigliere di ambasciata.
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario di
grado non inferiore a consigliere di legazione, in servizio presso la Direzione
generale per il personale;
b)
Commissione per le promozioni al grado di consigliere di ambasciata. Essa è
composta da un ambasciatore in servizio o a riposo, che la presiede, da un
magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e da tre funzionari
diplomatici del grado di ministro plenipotenziario. Le funzioni di segretario
della Commissione sono svolte da un funzionario di grado non inferiore a
consigliere di ambasciata, in servizio presso la Direzione generale per il
personale;
c)
Commissione consultiva per le nomine al grado di ministro plenipotenziario. Essa
è composta dal Segretario generale, che la presiede, dal Direttore generale per
il personale e da cinque membri scelti fra gli ambasciatori ed i ministri
plenipotenziari. Dei membri della Commissione consultiva due, oltre al direttore
generale del personale, devono esercitare funzioni di direttore generale presso
l’Amministrazione centrale e tre, aventi il grado di ambasciatore, devono
esercitare funzioni di capo di rappresentanza diplomatica all’estero. Le
funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal membro meno anziano
nel grado.
Almeno
due dei funzionari che compongono le Commissioni previste dal primo comma,
lettere a) e b), del presente articolo sono scelti fra il personale in servizio
all’estero. Ai lavori di tali Commissioni partecipa, in qualità di relatore e
senza voto, il Direttore generale per il personale o, in caso di impedimento, il
vice direttore generale.
I
membri delle Commissioni previste dal primo comma del presente articolo sono
nominati ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri, su designazione
del Consiglio di Amministrazione. Essi, ad eccezione del Segretario generale e
del Direttore generale per il personale che sono membri permanenti della
Commissione consultiva di cui al primo comma, lettera c), del presente articolo,
non possono far parte della stessa Commissione più di una volta nel corso dello
stesso biennio. Qualora durante l’anno uno dei membri delle Commissioni cessi
dal servizio o dalle funzioni che costituivano il presupposto della sua nomina,
o non possa comunque esercitare l’incarico affidatogli, per il residuo periodo
viene nominato un altro membro.
L’ispettore
generale del Ministero e degli uffici all’estero, o chi ne fa le veci, può
essere invitato dalle Commissioni a riferire su casi dei quali abbia avuto
occasione di occuparsi.".
Art. 7
1.
L’articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, è sostituito dai seguenti:
"
Articolo 106 (Valutazione periodica dei
funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e
consigliere di legazione).
Per
i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e
consigliere di legazione viene redatta al 31 dicembre di ogni anno una scheda di
valutazione, secondo le modalità stabilite con regolamento da emanarsi,
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, dirette ad
assicurare, nel rispetto dei principi generali vigenti in tale materia, la
massima trasparenza ed oggettività delle valutazioni. La scheda contiene, tra
l’altro, una dettagliata descrizione delle funzioni svolte dall'interessato,
della situazione di carattere ambientale e delle difficoltà affrontate,
l'indicazione dei risultati raggiunti rispetto agli obbiettivi assegnati, nonché
una valutazione circa l’attitudine ad assumere maggiori responsabilità ed a
svolgere le funzioni del grado superiore.
La
redazione della scheda di valutazione è effettuata per il personale in servizio
a Roma dal funzionario preposto all’ufficio di livello dirigenziale presso il
quale il servizio è prestato; per il personale in servizio in un ufficio
all’estero dal capo dell’ufficio stesso. Il redattore della scheda tiene
conto di una relazione presentata dall’interessato sulle attività da lui
svolte durante l’anno in esame, che rimane allegata alla scheda stessa. Il
giudizio è integrato per il personale in servizio a Roma dal funzionario
preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale in cui il servizio è
prestato; per il personale in servizio all'estero dal funzionario preposto alla
direzione generale geografica competente per il paese in cui il servizio è
svolto, oppure, qualora il servizio sia effettuato in una rappresentanza
diplomatica permanente presso una organizzazione internazionale, dal funzionario
preposto alla direzione generale che cura i rapporti con l'organizzazione
stessa. Il giudizio complessivo viene attribuito dal Consiglio di
amministrazione.
Articolo106-bis
(Valutazione periodica dei funzionari
diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere di ambasciata e ministro
plenipotenziario).
Per
i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere di ambasciata e
ministro plenipotenziario viene redatta ogni due anni, a partire dal 31 dicembre
dell'anno successivo a quello di promozione nel grado, una relazione sul
servizio prestato e sugli altri elementi indicati, rispettivamente, nel secondo
comma dell'articolo 109 e nel secondo comma dell’articolo 109-bis del presente
decreto. Nella relazione si tiene conto di un rapporto, che rimane allegato alla
relazione stessa, presentato dall’interessato sulle attività da lui svolte
nel biennio in esame e sulle iniziative poste in essere nell’interesse del
servizio.
La
relazione prevista nel primo comma è redatta:
a)
per i funzionari in servizio presso l'Amministrazione centrale, dal funzionario
preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale in cui il servizio è
prestato;
b)
per i funzionari in servizio presso rappresentanza diplomatiche o uffici
consolari, dal capo della competente rappresentanza diplomatica;
c)
per i funzionari che prestano servizio fuori ruolo in una organizzazione
internazionale, dal capo della rappresentanza diplomatica presso
l'organizzazione stessa;
d)
per i funzionari che prestano servizio in posizione di fuori ruolo o di comando
presso gli organi costituzionali o le Amministrazioni pubbliche, dal funzionario
diplomatico dal quale eventualmente dipendano, ovvero dal Segretario generale
sulla base degli elementi forniti dall'organo o Amministrazione nel cui ambito
il servizio è prestato.
Per
i funzionari preposti a direzioni generali o uffici equiparati presso
l'Amministrazione centrale, la relazione è redatta dal Segretario generale. Per
i capi di rappresentanza diplomatica la relazione è redatta dal Segretario
generale, anche sulla base di un apposito rapporto compilato dal funzionario
preposto alla direzione generale geografica competente per il paese in cui il
servizio è svolto, oppure, qualora si tratti di capo di rappresentanza presso
un'organizzazione internazionale, di un apposito rapporto compilato dal
funzionario preposto alla direzione generale che cura i rapporti con
l'organizzazione stessa.
La
relazione illustra gli elementi che hanno caratterizzato la qualità dell'azione
svolta dal funzionario e contiene un giudizio globale circa il modo in cui ha
assolto le responsabilità affidategli, con specifico riferimento ai risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché sulla sua idoneità ad
assolvere le alte responsabilità connesse al grado superiore.".
Art. 8
1.
L’articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, è sostituito dal seguente:
"Articolo
107 (Promozione al grado di consigliere di
legazione)
Le
promozioni al grado di consigliere di legazione sono effettuate fra i segretari
di legazione che abbiano compiuto un periodo complessivo di dieci anni e mezzo
di servizio effettivo nella carriera diplomatica, nel corso del quale:
a)
abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo
comma, lettera b), dell’articolo 102 del presente decreto;
b)
abbiano prestato servizio, fatta eccezione per i funzionari indicati nella
lettera c), per almeno quattro anni negli uffici all’estero o in
organizzazioni internazionali, di cui almeno due nell’esercizio di funzioni
consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e nell’esercizio di
funzioni della specializzazione per quelli specializzati;
c)
abbiano prestato servizio, se specializzati per aree geografiche, per almeno
quattro anni in paesi situati nell’area di specializzazione;
d)
abbiano prestato servizio per almeno un anno e mezzo presso il Ministero degli
affari esteri, gli Organi costituzionali o le Amministrazioni centrali dello
Stato;
e)
abbiano prestato servizio per almeno due anni in sedi individuate nel
decreto del Ministro degli affari esteri previsto dal quinto comma
dell’articolo 101 del presente decreto.
La
valutazione dei segretari di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma del
presente articolo è effettuata dalla Commissione prevista dall’articolo 105
bis, primo comma, lettera a) del presente decreto, tenendo conto in particolare
di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di cui all’articolo 106
del presente decreto, mediante
l’attribuzione di punteggi numerici stabiliti con decreto del Ministro degli
affari esteri, sulla base dei seguenti elementi:
a)
le attitudini e le capacità professionali, anche alla luce dei risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;
b)
la rilevanza delle posizioni ricoperte e le circostanze politico-ambientali,
nonché le altre condizioni qualificanti in cui la prestazione del servizio ha
avuto luogo, quali l’assolvimento di compiti di particolare responsabilità
presso l’Amministrazione centrale, la titolarità di uffici consolari, lo
svolgimento di funzioni vicarie presso uffici all’estero, la permanenza in
sedi disagiate e particolarmente disagiate;
c)
la valutazione finale ottenuta a conclusione del corso di aggiornamento di cui
al primo comma, lettera b), dell’articolo 102 del presente decreto;
d)
altri titoli attinenti alla formazione, qualificazione, cultura professionale e
conoscenze linguistiche;
e)
ogni altro eventuale elemento utile ai fini della valutazione del candidato.
Nei
limiti dei posti disponibili a norma dell’articolo 105 del presente decreto,
conseguono la promozione al grado superiore i candidati a cui la Commissione
abbia attribuito un punteggio non inferiore a quello minimo determinato con il
decreto di cui al secondo comma del presente articolo.".
Art. 9
1.
L’articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, è sostituito dal seguente:
"Articolo
108 (Promozione al grado di consigliere di
ambasciata)
Le
promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i
consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano maturato i seguenti
requisiti:
a)
abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio;
b)
abbiano prestato servizio all’estero per almeno un anno in un diverso settore di attività oppure in una diversa area
geografica, rispetto al servizio già svolto in qualità di segretari di
legazione.
Con
decreto del Ministro degli affari esteri si provvede all’identificazione delle
aree geografiche e dei settori di attività ai fini dell’applicazione del
primo comma, lettera b), del presente articolo.
La
valutazione dei consiglieri di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma
del presente articolo è effettuata dalla Commissione prevista dall’articolo
105-bis, primo comma, lettera b), del presente decreto, ed è espressa in forma
sintetica e senza applicazione di coefficienti numerici. Essa tiene conto, alla
luce, in particolare, di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di
cui all’articolo 106 del presente decreto, della qualità del servizio
prestato, degli incarichi svolti, dell’eventuale responsabilità di uffici al
Ministero o reggenza di uffici all’estero, dei risultati conseguiti rispetto
agli obiettivi assegnati, delle condizioni politico-ambientali in cui il
servizio è stato svolto, della cultura, nonché della personalità del
funzionario e della sua attitudine a ricoprire le funzioni del grado superiore.".
Art. 10
1.
L’articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, è sostituito dai seguenti:
"Articolo
109 (Nomina al grado di ministro
plenipotenziario)
Le
nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri
di ambasciata che nel loro grado abbiano maturato i seguenti requisiti:
a)
abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio;
b)
abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo
comma, lettera c), dell’articolo 102 del presente decreto;
c)
abbiano svolto per un periodo complessivo di almeno due anni una o più delle
seguenti funzioni: capo ufficio presso l’Amministrazione centrale o altre
Amministrazioni pubbliche, capo di consolato generale, primo consigliere presso
una rappresentanza diplomatica, capo di rappresentanza diplomatica ai sensi del
sesto comma dell’articolo 101 del presente decreto. Ai fini del calcolo del
biennio, i periodi svolti nelle predette funzioni sono cumulabili fra loro.
Le
nomine al grado di ministro plenipotenziario sono conferite con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Le proposte devono tener
conto di tutti gli elementi di valutazione di cui l’Amministrazione dispone in
merito ai singoli funzionari, ed in particolare dei seguenti elementi:
l’importanza e il modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell’intera
carriera, e soprattutto nel grado rivestito, con particolare riferimento alla
titolarità degli uffici al Ministero o all’estero ed ai risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi assegnati, nonché a sedi, uffici e circostanze che
richiedano particolare impegno e responsabilità; la qualità del servizio
prestato, la cultura e la personalità mostrate nel corso della carriera; la
valutazione finale ottenuta a conclusione del corso di aggiornamento previsto
dal primo comma, lettera c), dell’articolo 102 del presente decreto;
l’attitudine ad assolvere le alte funzioni corrispondenti al grado superiore;
la durata complessiva e lo svolgimento della carriera; l’anzianità nel grado
anche quale espressione dell’esperienza maturata. Questi elementi sono presi
in considerazione per valutare unitariamente l’eminente idoneità alle nuove
funzioni di ogni candidato.
Per
formulare le proposte di cui al secondo comma del presente articolo il Ministro
degli affari esteri si avvale della Commissione consultiva prevista dal primo
comma, lettera c), dell’articolo 105-bis del presente decreto. A tale fine la
Direzione generale del personale trasmette alla predetta Commissione gli
elementi informativi e valutativi disponibili in relazione a tutti i funzionari
in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, incluse
le relazioni biennali di cui all’articolo 106-bis del presente decreto. La
Commissione a sua volta trasmette al Ministro degli affari esteri gli elementi
significativi e rilevanti della carriera di detti funzionari, con riferimento ai
criteri di valutazione di cui al secondo comma del presente articolo, e indica i
funzionari che essa considera i più meritevoli di essere nominati al grado di
ministro plenipotenziario, fino ad un numero massimo due volte superiore
rispetto ai posti disponibili. Il Ministro degli affari esteri sceglie, in vista
della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra tutti i funzionari indicati
dalla Commissione.
Articolo
109-bis (Nomina al grado di ambasciatore)
Le
nomine al grado di Ambasciatore sono effettuate fra i ministri plenipotenziari
che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nel loro grado.
Le
nomine al grado di Ambasciatore sono conferite con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
motivata del Ministro degli affari esteri. Le proposte devono tener conto di
tutti gli elementi di valutazione di cui l’Amministrazione dispone in merito
ai singoli funzionari, ed in particolare dei seguenti elementi: l’importanza e
il modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell’intera carriera, e
soprattutto nel grado rivestito, con particolare riferimento alla titolarità
degli uffici al Ministero o all’estero ed ai risultati raggiunti rispetto agli
obiettivi assegnati, nonché a sedi, uffici e circostanze che richiedano
particolare impegno e responsabilità; la qualità del servizio prestato, la
cultura e la personalità mostrate nel corso della carriera; l’attitudine ad
assolvere le alte funzioni corrispondenti al grado superiore; la durata
complessiva e lo svolgimento della carriera; l’anzianità nel grado anche
quale espressione dell’esperienza maturata. Questi elementi sono presi in
considerazione per valutare unitariamente l’eminente idoneità alle nuove
funzioni di ogni candidato.
Al
fine della formulazione delle proposte di cui al secondo comma del presente
articolo, il Ministro degli affari esteri acquisisce gli elementi informativi e
valutativi di cui l’Amministrazione dispone, incluse le relazioni biennali di
cui all’articolo 106-bis del presente decreto in relazione a tutti i
funzionari in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente
articolo.".
Art. 11
1.
L’articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, è sostituito dal seguente:
"Articolo
110 (Avvicendamenti).
I
funzionari diplomatici vengono destinati ad ogni sede estera per un periodo
minimo di due anni e uno massimo di quattro anni. Nel caso di sedi disagiate o
particolarmente disagiate il periodo massimo è ridotto a tre anni.
I
funzionari diplomatici in servizio in sede disagiata o particolarmente disagiata
possono chiedere di permanere nella sede per un ulteriore periodo di un anno
fino a quattro anni complessivi, purché la richiesta venga presentata entro il
31 dicembre dell’anno precedente quello in cui scade il termine massimo
previsto dal primo comma del presente articolo.
L’Amministrazione
dispone che i trasferimenti abbiano luogo, salvo particolari esigenze di
servizio, nei mesi di giugno, luglio e agosto di ogni anno.
I
funzionari diplomatici non possono rimanere in servizio all’estero per più di
otto anni consecutivi, detratte le interruzioni di servizio fra sede e sede.
Successivamente al periodo di servizio all’estero, essi prestano servizio a
Roma per un periodo non inferiore a due anni.
Ai
fini dell’applicazione del quarto comma del presente articolo, si considera
servizio all’estero anche quello prestato presso le organizzazioni
internazionali in posizione di fuori ruolo.
Per
esigenze di servizio o gravi ragioni personali, il Ministro può disporre
deroghe alle disposizioni contenute nel presente articolo, sentito, per i capi
di rappresentanza diplomatica, il Consiglio dei Ministri e, per gli altri
funzionari diplomatici, il Consiglio di Amministrazione.".
Art. 12
1.
Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo
l’articolo 110 è inserito il seguente:
"Articolo
110-bis (Assegnazione di posti presso gli
uffici all’estero)
Con
comunicazione diretta a tutti gli uffici a Roma ed all’estero,
l’Amministrazione dà notizia, durante il mese di gennaio di ogni anno, dei
posti all’estero che devono essere ricoperti nel corso dello stesso anno. I
posti vengono assegnati ai funzionari che presentino la propria candidatura,
sulla base dei seguenti criteri:
a)
specifiche attitudini professionali del candidato rispetto al posto da
ricoprire, quali sono desumibili dalla eventuale specializzazione, dalle
precedenti esperienze di lavoro, dalla conoscenza di particolari lingue, dalla
qualità del servizio precedentemente prestato;
b)
esigenza di maturare i requisiti previsti per l’avanzamento ai gradi
superiori;
c)
alternanza tra sedi di maggiore e minore disagio;
d)
anzianità di servizio;
e)
anzianità di permanenza presso l’Amministrazione centrale.
Qualora
nel corso dell’anno si verifichi la necessita’ di coprire con urgenza
ulteriori posti all’estero, oltre quelli di cui al primo comma del presente
articolo, l’Amministrazione ne pubblicizza la lista e li assegna in base ai
medesimi criteri indicati nel predetto comma.
Il
Ministro degli affari esteri, nel proporre al Consiglio dei Ministri i
funzionari da nominare come capi delle rappresentanze diplomatiche, sceglie i
funzionari che a suo giudizio possiedono le qualità più idonee per svolgere il
miglior servizio nell’interesse dello Stato.
Successivamente
alla delibera del Consiglio dei Ministri, e prima della richiesta di gradimento
ai governi di accreditamento o della comunicazione alle organizzazioni
internazionali presso le quali il servizio deve essere svolto, il Ministro degli
affari esteri fornisce un'informativa alle competenti Commissioni parlamentari
circa le nomine deliberate."
Art. 13
1.
L’articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, è sostituito dal seguente:
"Articolo
111 (Collocamento a disposizione)
Qualora
non risulti possibile il proficuo utilizzo di un funzionario diplomatico, per
ripetuta valutazione negativa delle sue prestazioni, il funzionario stesso,
previa contestazione e contraddittorio, può essere collocato a disposizione del
Ministero senza incarico. Nel caso di ambasciatori o ministri plenipotenziari,
si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del Ministro degli affari
esteri. Nel caso di funzionari aventi grado inferiore, si provvede con decreto
del Ministro degli affari esteri, previo parere del Consiglio di
amministrazione.
Il
periodo di disposizione non può eccedere i due anni. Trascorso il suddetto
periodo senza che sia stato altrimenti disposto, i funzionari già collocati a
disposizione sono collocati a riposo con decreto del Ministro degli affari
esteri.
I
funzionari a disposizione continuano a percepire la componente stipendiale di
base e gli altri assegni di carattere fisso spettanti al personale in servizio
al Ministero, con esclusione delle indennità collegate alla posizione ed al
risultato.".
Art. 14
1.
L’articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, è sostituito dal seguente:
"Articolo
112 (Procedimento negoziale per la
disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego).
I
seguenti aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera
diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati
sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica,
composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri
degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza
quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui
contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:
a)
il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri indicati nei commi
seguenti;
b)
l’orario di lavoro;
c)
il congedo ordinario e straordinario;
d)
la reperibilità;
e)
l’aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f)
i permessi brevi per esigenze personali;
g)
le aspettative ed i permessi sindacali.
Ai
fini dell’applicazione del primo comma del presente articolo si considerano
rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che
abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata
sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il
versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell’ambito considerato.
La
delegazione sindacale è individuata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro degli affari esteri.
Il
procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalità:
a)
la procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno
quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui al primo comma del presente
articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione di un’ipotesi di
accordo;
b)
le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del
Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte
pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell’ipotesi di accordo;
c)
l’ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l’individuazione
del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed
indiretta, con l’indicazione della copertura finanziaria complessiva per
l’intero periodo di validità. L’ipotesi di accordo non può in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi
successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento
di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio;
d)
entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo il
Consiglio dei Ministri, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le
eventuali osservazioni di cui alla lettera b), approva l’ipotesi di accordo, i
cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, per il
quale si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
Il
procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, in relazione
alla specificità ed unitarietà di ruolo della carriera diplomatica, assicura,
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e
proporzionati secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla
figura apicale, del trattamento economico del personale della carriera
diplomatica. Il trattamento economico è onnicomprensivo, con soppressione di
ogni forma di automatismo stipendiale, ed è articolato in una componente
stipendiale di base, nonché in altre due componenti, correlate la prima alle
posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità
esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
assegnati.
La
componente stipendiale di base verrà determinata tenendo conto dell’esigenza
di realizzare un proporzionato rapporto fra quella dell’ambasciatore e quelle
di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
La
graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici
durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilità
e di rilevanza degli incarichi assegnati, è effettuata con decreto del Ministro
degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma
del presente articolo. La componente del trattamento economico correlata alle
posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi e alle responsabilità
esercitati, verrà attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al primo
comma del presente articolo, a tutto il personale della carriera diplomatica,
mantenendo un proporzionato rapporto con quella individuata per le posizioni
funzionali e gli incarichi del livello più elevato.
La
componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti, con le
risorse umane ed i mezzi disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verrà
attribuita tenendo conto della efficacia, della tempestività e della
produttività del lavoro svolto dai funzionari diplomatici. Con decreto del
Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al
secondo comma del presente articolo, si provvederà alla individuazione delle
modalità per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari.
Per
il finanziamento delle componenti retributive di posizione e di risultato, è
costituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse
finanziarie, diverse da quelle destinate allo stipendio di base, individuate a
tale scopo tramite il procedimento negoziale.".
Art. 15
1.
L’articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 sostituito dal seguente:
"Articolo
274 (Collocamento fuori ruolo).
Per
il disimpegno di funzioni attinenti alle relazioni internazionali e
all’internazionalizzazione delle imprese, nonché di rilevante interesse per
il Ministero degli affari esteri, i funzionari della carriera diplomatica
possono essere collocati fuori ruolo, nel rispetto delle relative autonomie
organizzative, presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli altri Ministeri, e presso le regioni
e le città metropolitane, come definite dall’articolo 18 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni, a seguito di concertazione e richiesta
da parte dei predetti enti
territoriali. Si applicano le procedure previste dall’articolo 58 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, e successive modificazioni.
I
funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del comma precedente non possono
superare il numero di venti, non comprendendosi in tale numero i funzionari
diplomatici collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni.".
Art. 16
1.
L’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n.18, è sostituito dal seguente:
"Articolo
16 (Conferimento di funzioni presso
l'Amministrazione centrale)
La
carica di Segretario generale è conferita ad un ambasciatore con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro degli affari esteri.
Con
le modalità indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un
ambasciatore o ad un ministro plenipotenziario le funzioni di Vice Segretario
generale, capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale
ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il
patrimonio, ispettore generale del Ministero e degli uffici all’estero,
direttore dell’Istituto diplomatico.
Le
funzioni di capo di Gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un ministro
plenipotenziario. Quelle di Vice capo del Cerimoniale, di Vice-ispettore
generale, di capo del Servizio stampa e informazione cui compete anche
l’incarico di portavoce del Ministro, di capo del Servizio del contenzioso
diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e
documentazione e di capo delle Unità della Segreteria generale sono conferite a
ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di
presiedere temporaneamente ai predetti Servizi anche consiglieri di ambasciata.
Le
funzioni di capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di
capo del Servizio storico, archivi e documentazione, nonchè di capo
dell’Ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un
dipendente dello Stato estraneo ai ruoli dei Ministero degli affari esteri.
Le
funzioni di Vice direttore generale sono conferite ad un ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per
esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali
funzioni anche consiglieri di ambasciata
Le
funzioni di Vice capo di Gabinetto, Vice capo Servizio e di Vice direttore
dell’Istituto diplomatico sono conferite
a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata
Le
funzioni di capo ufficio sono conferite a
funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata.
Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente
tali funzioni anche consiglieri di legazione.
Le
funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di
consigliere di legazione o segretario di legazione.
Le
funzioni di capo della segreteria dei
sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari
diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione.
Gli
incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del
presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.
Con
il regolamento previsto dall’articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si
provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi
quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a
funzionari della carriera diplomatica.".
Articolo 17
(Norme
di attuazione, transitorie e di prima applicazione)
1.
Fino all’emanazione del regolamento previsto dal primo comma dell’articolo
99-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
introdotto dall’articolo 1 del presente decreto, continua ad applicarsi il
regolamento concernente il concorso di ammissione alla carriera diplomatica
contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252,
e successive modificazioni.
2.
Alla spesa relativa all’incremento dell’organico della carriera diplomatica,
disposto dall’articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall’articolo 2 del presente decreto, si
provvede con gli stanziamenti previsti dall’art. 1, comma 1, lettera c),
dall’art. 9, comma 1, e dall’art. 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266.
3.
Le posizioni soprannumerarie che alla data di entrata in vigore del presente
decreto ancora sussistono nei gradi di ministro plenipotenziario di II classe e
di consigliere d’ambasciata a norma della legge 4 agosto 1989, n. 285, sono
riassorbite per effetto degli incrementi delle dotazioni organiche disposti dal
presente decreto.
4.
Nel corso dell’anno in cui entra in vigore il presente decreto le nomine ai
gradi di ambasciatore e di ministro plenipotenziario vengono effettuate in
deroga alle disposizioni contenute nel terzo comma, lettera a), e quarto comma
dell’articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, come sostituito dall’articolo 5 del presente decreto.
5.
Fino all’emanazione del regolamento previsto dal primo comma dell’articolo
106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
sostituito dall’articolo 7 del presente decreto, da effettuarsi entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di valutazione
periodica dei funzionari diplomatici.
6.
Le relazioni previste dal primo comma dell’articolo 106-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto
dall’articolo 7 del presente decreto, che, in virtu’ del decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 377, abrogato dal presente
decreto, avrebbero dovuto essere redatte nel corso degli anni 2000 e 2001,
saranno acquisite, rispettivamente, alle date del 31 dicembre 2000 e 31 dicembre
2001.
7.
In deroga al primo comma, lettere a) e b), dell’articolo 107 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito
dall’articolo 8 del presente decreto, i funzionari diplomatici già in
servizio alla data del 31 dicembre 1998 possono essere promossi al grado di
consigliere di legazione se hanno compiuto nove anni e mezzo di servizio
effettivo nella carriera diplomatica ed anche se non hanno frequentato il corso
di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b), dell’articolo 102 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito
dall’articolo 3 del presente decreto. Peraltro i funzionari che hanno
conseguito la promozione al grado di consigliere di legazione senza aver
frequentato il predetto corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla
promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale
organizzato dall’Istituto diplomatico.
8.
Nei primi sei anni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, per gli
avanzamenti ai gradi superiori, i requisiti previsti dalle seguenti norme:
a)
primo comma, lettera b), dell’articolo 108 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall’articolo 9 del presente
decreto, per quanto riguarda la promozione al grado di consigliere
d’ambasciata;
b)
primo comma, lettere b) e c), dell’articolo 109 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall’art. 10 del
presente decreto, per quanto riguarda la nomina al grado di ministro
plenipotenziario.
9.
Nei primi due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i funzionari che
alla predetta data rivestono il grado di ministro plenipotenziario di I classe.
10.
I funzionari diplomatici che alla data di entrata in vigore del presente
decreto si trovano collocati a disposizione per lo svolgimento di un incarico
speciale, ai sensi del secondo comma dell’articolo 111 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale vigeva anteriormente
alla modifica introdotta dall’articolo 13 del presente decreto, permangono
nella stessa posizione fino alla conclusione dell’incarico o fino alla revoca
del collocamento a disposizione. Fintanto che permangano funzionari collocati a
disposizione con incarico speciale, il numero massimo dei funzionari che possono
essere collocati fuori ruolo ai sensi dell’articolo 274 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, come sostituito
dall’articolo 15 del presente decreto, è ridotto di tante unità quanti sono
i funzionari ancora collocati a disposizione.
11.
Per la determinazione del trattamento economico, disciplinato
dall’articolo 112, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n.18, come sostituito dall’articolo 14 del presente decreto, si provvede a
utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle
retribuzioni della carriera diplomatica rispetto a quelle della dirigenza
ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione.
L'indennità di posizione spettante in base alla legge 2 ottobre 1997, n. 334,
è assorbita nella componente stipendiale di base, per tutti gli appartenenti
allo stesso grado della carriera diplomatica.
Art. 18
(Abrogazioni
e disapplicazioni)
1.
Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18:
l’articolo
17 (Organizzazione delle direzioni
generali e dei servizi);
l’articolo
18, secondo comma;
l’articolo
96 (Requisiti di promovibilità,
periodicità delle promozioni);
l’articolo
97 (Promozioni);
l’articolo
98 (Commissioni di avanzamento);
l’articolo
99, secondo comma;
l’articolo
104 (Periodo di servizio presso altre
amministrazioni);
l’articolo
149 (Dotazioni organiche).
2.
Sono inoltre abrogati:
a)
l’articolo 20 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
b)
il comma 2 dell’articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che prevede i
collocamenti a disposizione presso la Direzione generale della cooperazione allo
sviluppo;
c)
la legge 4 agosto 1989, n. 285;
d)
il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1970, n. 330, recante norme
regolamentari del concorso per titoli di servizio per le promozioni a
consigliere di legazione;
e)
il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1977, n. 781, recante il
regolamento che individua le sedi in cui i funzionari diplomatici possono
svolgere funzioni proprie del grado superiore, a norma dell’articolo 101,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
f)
il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 377, recante il
regolamento sulle procedure di avanzamento nella carriera diplomatica.
3.
Le disposizioni contenute nell’articolo 94 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Accesso
alle carriere, ai ruoli e alle qualifiche speciali), non si applicano per quanto riguarda l’accesso alla carriera
diplomatica.
TABELLA
1
(di cui al terzo comma,
lettera a), dell’articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n.18)
Corrispondenza
fra i gradi della carriera diplomatica e le funzioni all’estero
Gradi |
Funzioni |
Ambasciatore |
Capo
di rappresentanza diplomatica |
Ministro
plenipotenziario |
Capo
di rappresentanza diplomatica |
|
Ministro
presso rappresentanza diplomatica |
|
Ministro consigliere presso rappresentanza
diplomatica (*) |
|
Capo di consolato generale di 1a classe |
Consigliere
di ambasciata |
Primo
consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) |
|
Capo
di consolato generale |
|
Console
generale aggiunto presso consolato generale di 1a classe (*) |
Consigliere
di legazione |
Consigliere
presso rappresentanza diplomatica (*) |
|
Console
presso consolato generale di 1a classe (*) |
|
Capo
di consolato di 1a classe (**) |
Segretario di legazione con quattro anni di
anzianità nel grado |
Primo
segretario presso rappresentanza diplomatica (*) |
Capo
di consolato |
|
Console
aggiunto presso consolato generale di 1a o presso consolato generale (*) |
|
Segretario di legazione con meno di quattro anni
di anzianità nel grado |
Secondo
segretario presso rappresentanza diplomatica (*) |
Capo
di vice consolato |
|
Vice
console presso consolato generale di 1a classe, consolato generale o
consolato (*) |
(*)
Anche per i settori economico e commerciale, sociale e dell’emigrazione,
informazione e stampa. In tal caso la qualifica delle funzioni è integrata con
l’indicazione del settore di impiego.
(**)
Limitatamente a venti consolati da determinarsi con decreto del Ministro degli
affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
TABELLA
2
(di cui al nono comma
dell’articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n.18)
Dotazione
organica del personale della carriera diplomatica
Ambasciatore |
22 |
Ministro plenipotenziario |
208 |
Consigliere di ambasciata |
232 |
Consigliere di legazione |
270 |
Segretario di legazione |
387 |
|
-------- |
TOTALE |
1119 |