(Consiglieri
d’Ambasciata, Ministri)
Il Ministro degli Affari Esteri
VISTO
l’art. 112, ottavo comma, decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, come sostituito dall’art. 14 del decreto legislativo 24 marzo
2000, n. 85;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157,
recante il regolamento per l’individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell’Amministrazione
centrale degli Ministero degli affari esteri;
VISTO
il decreto ministeriale 23 aprile 2001, n. 945, recante la disciplina delle
articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti
presso l’Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;
VISTI
gli artt. 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
RITENUTA
l’opportunità di integrare, modificandole, le disposizioni di cui al decreto
ministeriale 5 luglio 2000, n. 2070, allo scopo di rendere più efficaci e
snelle le procedure di attribuzione della retribuzione di risultato ai
funzionari della carriera diplomatica in servizio presso l’Amministrazione
centrale;
SENTITE
le organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico;
D
E C R E T A
Articolo
1
A
ciascun funzionario diplomatico gli obiettivi vengono assegnati per iscritto, in
forma chiara e sintetica, tenendo conto delle risorse umane, materiali e
finanziarie disponibili:
a.
dal Ministro degli affari esteri, qualora si tratti di funzionari
preposti ad uffici di livello dirigenziale generale;
b.
dai Sottosegretari di Stato, qualora si tratti dei capi delle rispettive
segreterie;
c.
dai capi degli uffici di livello dirigenziale generale, qualora si tratti
del funzionario vicario, di funzionari preposti ad uffici di livello
dirigenziale, di funzionari addetti alla segreteria, o di funzionari collocati
alle dirette dipendenze con incarichi di consulenza, studio e ricerca, o di
trattazione di specifiche materie;
d.
dai capi delle unità della Segreteria Generale, dai capi degli uffici di
livello dirigenziale, nonché dai capi delle segreterie dei Sottosegretari,
qualora si tratti di funzionari addetti a tali unità organizzative.
Articolo
2
L’organo
a cui compete assegnare gli obiettivi ai sensi dell’articolo 1 valuta, alla
fine di ogni anno, i risultati raggiunti dai singoli funzionari, tenendo conto
degli elementi forniti in proposito dai funzionari stessi. Per i funzionari
preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione avviene
sentito il Segretario Generale.
La
valutazione dei risultati è basata sui seguenti elementi:
a.
la qualità dei risultati raggiunti, in funzione del livello di
eccellenza nel conseguimento degli obiettivi assegnati;
b.
i tempi in cui i risultati sono stati raggiunti;
c.
la quantità dei risultati raggiunti;
d.
la capacità di ottimizzare le risorse umane e materiali che sono state
messe a disposizione di ciascun funzionario per il perseguimento degli obiettivi
assegnatigli;
e.
le condizioni in cui il lavoro si è svolto e gli impedimenti che si sono
eventualmente presentati.
Articolo
3
L’organo
che valuta i risultati ai sensi degli articoli che precedono certifica se gli
obiettivi assegnati sono stati raggiunti, e se pertanto deve essere erogata la
componente del trattamento economico correlata ai risultati, nella misura che
verrà determinata tramite l’apposito procedimento negoziale in corrispondenza
di ciascuna posizione funzionale.
Articolo
4
Qualora
il grado di raggiungimento degli obiettivi sia stato di particolare rilevanza
nel contesto della generale attività dell’Amministrazione, di ciò viene dato
atto ad opera del Ministro, su proposta del Segretario Generale, quando si
tratti di capi degli uffici dirigenziali generali, e del Segretario Generale, su
proposta del Direttore Generale per il Personale, quando si tratti di altri
funzionari diplomatici, al fine di possibili incrementi della componente del
trattamento economico correlata ai risultati, da determinarsi tramite il
procedimento negoziale.
Articolo
5
E’
annullato il decreto ministeriale 5 luglio 2000, n. 2070.
Il
presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio per il
visto di competenza.
Roma,
24 gennaio 2003
IL
MINISTRO