(Consiglieri d’Ambasciata, Ministri)

 

 

Il Ministro degli Affari Esteri

VISTO l’art. 112, ottavo comma, decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall’art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157, recante il regolamento per l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell’Amministrazione centrale degli Ministero degli affari esteri;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2001, n. 945, recante la disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l’Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;

VISTI gli artt. 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

RITENUTA l’opportunità di integrare, modificandole, le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 luglio 2000, n. 2070, allo scopo di rendere più efficaci e snelle le procedure di attribuzione della retribuzione di risultato ai funzionari della carriera diplomatica in servizio presso l’Amministrazione centrale;

SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico;

D E C R E T A

Articolo 1

A ciascun funzionario diplomatico gli obiettivi vengono assegnati per iscritto, in forma chiara e sintetica, tenendo conto delle risorse umane, materiali e finanziarie disponibili:

a.       dal Ministro degli affari esteri, qualora si tratti di funzionari preposti ad uffici di livello dirigenziale generale;

b.       dai Sottosegretari di Stato, qualora si tratti dei capi delle rispettive segreterie;

c.       dai capi degli uffici di livello dirigenziale generale, qualora si tratti del funzionario vicario, di funzionari preposti ad uffici di livello dirigenziale, di funzionari addetti alla segreteria, o di funzionari collocati alle dirette dipendenze con incarichi di consulenza, studio e ricerca, o di trattazione di specifiche materie;

d.       dai capi delle unità della Segreteria Generale, dai capi degli uffici di livello dirigenziale, nonché dai capi delle segreterie dei Sottosegretari, qualora si tratti di funzionari addetti a tali unità organizzative.

Articolo 2

L’organo a cui compete assegnare gli obiettivi ai sensi dell’articolo 1 valuta, alla fine di ogni anno, i risultati raggiunti dai singoli funzionari, tenendo conto degli elementi forniti in proposito dai funzionari stessi. Per i funzionari preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione avviene sentito il Segretario Generale.

La valutazione dei risultati è basata sui seguenti elementi:

a.       la qualità dei risultati raggiunti, in funzione del livello di eccellenza nel conseguimento degli obiettivi assegnati;

b.       i tempi in cui i risultati sono stati raggiunti;

c.       la quantità dei risultati raggiunti;

d.       la capacità di ottimizzare le risorse umane e materiali che sono state messe a disposizione di ciascun funzionario per il perseguimento degli obiettivi assegnatigli;

e.       le condizioni in cui il lavoro si è svolto e gli impedimenti che si sono eventualmente presentati.

Articolo 3

L’organo che valuta i risultati ai sensi degli articoli che precedono certifica se gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti, e se pertanto deve essere erogata la componente del trattamento economico correlata ai risultati, nella misura che verrà determinata tramite l’apposito procedimento negoziale in corrispondenza di ciascuna posizione funzionale.

Articolo 4

Qualora il grado di raggiungimento degli obiettivi sia stato di particolare rilevanza nel contesto della generale attività dell’Amministrazione, di ciò viene dato atto ad opera del Ministro, su proposta del Segretario Generale, quando si tratti di capi degli uffici dirigenziali generali, e del Segretario Generale, su proposta del Direttore Generale per il Personale, quando si tratti di altri funzionari diplomatici, al fine di possibili incrementi della componente del trattamento economico correlata ai risultati, da determinarsi tramite il procedimento negoziale.

Articolo 5

E’ annullato il decreto ministeriale 5 luglio 2000, n. 2070.

Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio per il visto di competenza.

Roma, 24 gennaio 2003

IL MINISTRO