Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n.114, di recepimento, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, come sostituito dall'art.14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.85, dell'Accordo relativo al quadriennio 2000 - 2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2000 - 2001, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.






IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 24 marzo 2000, n.85, recante: "Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n.266";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, come sostituito dall'art. 14 del citato decreto legislativo 24 marzo 2000, n.85, che disciplina il procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 112, commi 1° e 2°, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, come sostituito dall'art. 14 del citato decreto legislativo 24 marzo 2000, n.85, i quali individuano la dele­gazione di parte pubblica e la delegazione sindacale che partecipano al richiamato procedimento nego­ziale;
VISTE in particolare le disposizioni di cui all'articolo 112, comma 4°, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti le modalità secondo le quali il procedimento negoziale si svolge;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2000, recante:
"Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il quadriennio 2000-2003 per gli aspetti normativi, e per il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica, ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n.2069, emanato in attuazione all'art. 112, comma 7°, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.85;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n.2070, emanato in attuazione all'art. 112, comma 8°, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.85;

VISTA l’“ipotesi di accordo” relativa al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti normativi ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta ‑ ai sensi, dell'art.112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e successive modifiche ed integrazioni ‑ in data 30 gennaio 2001 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera diplomatica SINDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri) e CGIL coordinamento Esteri ;

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n.488 (legge finanziaria per il 2000);

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n.388 (legge finanziaria per il 2001);

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400 e l'articolo 112, comma 4°, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 7 febbraio 2001, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 112, comma 4°, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.85, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui alla lettera b) del citato articolo, la predetta ipotesi di accordo;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della funzione pubblica, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro degli affari esteri




D E C R E T A:






TITOLO I

(Disposizioni generali)



Articolo 1

(Campo di applicazione)



1. Ai sensi dell’articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, come sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.



Articolo 2

(Decorrenza e durata)



1. Il presente decreto concerne il periodo dal 26 aprile 2000 al 31 dicembre 2003 per gli aspetti giuridici, nonché il periodo dal 26 aprile 2000 al 31 dicembre 2001 per la parte economica.

2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.










TITOLO II
(Aspetti giuridici del rapporto di impiego)



Articolo 3

(Tempo di lavoro)



1. Nel rispetto delle peculiarità funzionali dell'assetto organizzativo e dell’orario di servizio dell'Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri, il funzionario diplomatico organizza il proprio impegno e tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonchè alle responsabilità inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.

2. In considerazione delle peculiarità delle funzioni del personale della carriera diplomatica, ad esso non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.

3. Per le improvvise, effettive ed indifferibili esigenze di servizio dell’Amministrazione, il funzionario diplomatico assicura, nell’ambito della struttura di appartenenza, la propria reperibilità per lo svolgimento delle prestazioni lavorative che dovessero rendersi necessarie nelle ore serali o notturne dei giorni feriali oppure durante il fine settimana ed i giorni festivi. Nell’eventualità che tali prestazioni, previa tempestiva segnalazione al funzionario diplomatico da parte della struttura di appartenenza, vengano effettivamente svolte, viene garantito, entro il termine di un mese dalla cessazione delle suddette esigenze dell’Amministrazione, l’adeguato recupero del riposo fisiologico sacrificato alle necessità del servizio.

4. Le strutture, che, per specifiche esigenze funzionali, sono organizzate con turnazioni vi faranno fronte utilizzando criteri di rotazione e di compensazione fra tutti i funzionari diplomatici che vi prestano servizio.



Articolo 4

(Congedo ordinario, giornate di riposo e festività)



1. Considerato che l’orario di servizio dell’Amministrazione centrale degli affari esteri si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario diplomatico ha diritto, nell’arco di un anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni lavorativi. Tale periodo è ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio per i diplomatici assunti al primo impiego. Tale computo è comprensivo delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1°, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

2. Al funzionario diplomatico spettano inoltre quattro giornate di riposo da fruire nell’anno solare, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1°, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

3. Nell’anno di assunzione del servizio nella carriera diplomatica la durata delle ferie è determinata, in ragione di dodicesimi di anno, proporzionalmente al servizio da prestare entro il 31 dicembre. Nell’anno di cessazione dal servizio, la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

4. Il funzionario diplomatico che è stato assente ai sensi dell’articolo 8 conserva il diritto alle ferie.

5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto dal comma 10, non sono monetizzabili.

6. E’ obbligo del funzionario diplomatico programmare le proprie ferie, in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operatività. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Amministrazione assicura al funzionario diplomatico il frazionamento delle ferie in più periodi nel corso dell'anno.

7. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il funzionario diplomatico ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il funzionario diplomatico ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E’ cura del funzionario diplomatico informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.

9. In presenza di motivate e gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato dall'Amministrazione fino alla fine dell’anno successivo.

10. Fermo quanto disposto dal comma 5, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa sarà rimborsato l’eventuale residuo di ferie non fruito dal funzionario diplomatico per esigenze di servizio.

11. I periodi di cui ai commi 1 e 2 non sono riducibili in caso di assenze per malattia o per infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie di cui al comma 1 avverrà anche oltre il termine di cui al comma 9.

12. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili.

13. La ricorrenza del Santo Patrono di Roma è considerata giorno festivo se ricade in un giorno ordinariamente lavorativo.

14. I funzionari diplomatici appartenenti alle religioni ebraica ed islamica, nonché alle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato, hanno il diritto di fruire, a richiesta, di un giorno di riposo settimanale diverso da quello domenicale. In questo caso il tempo di lavoro non prestato dal funzionario diplomatico viene recuperato in altri giorni lavorativi, d’intesa con il responsabile della struttura.


Articolo 5
(Assenze per malattia e motivi di salute)


1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il funzionario diplomatico che abbia superato il periodo di prova previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.85 ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista dal comma 4. Ai fini del computo dei 18 mesi, si tiene conto di tutte le assenze allo stesso titolo verificatesi nei tre anni precedenti. Superato tale periodo, al funzionario diplomatico che ne fa richiesta può essere concesso in casi particolarmente gravi di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, durante il quale non sarà corrisposta retribuzione. Prima di concedere tale ulteriore periodo di assenza, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, all’accertamento delle sue condizioni di salute, anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Tale accertamento è effettuato mediante visita medica collegiale, durante la quale l’interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

2. Superati i periodi di conservazione del posto di cui al comma 1, nel caso in cui il funzionario diplomatico a seguito dell’accertamento previsto nello stesso comma sia dichiarato permanentemente non idoneo a svolgere alcuna delle funzioni proprie della carriera diplomatica, l’Amministrazione può disporre la cessazione del rapporto di lavoro.

3. I periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente ai primi 18 mesi, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

4. Il trattamento economico spettante al funzionario diplomatico nel periodo di conservazione del posto è il seguente:

a) la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale, per i primi nove mesi di assenza;

b) 90 per cento della retribuzione di cui alla lettera a), per i successivi tre mesi di assenza;

c) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera a), per gli ulteriori sei mesi di assenza.

5. Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di Tbc.

6. Nel caso in cui l’infermità derivante da infortunio non dipendente da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il funzionario diplomatico è tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all’Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest’ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 4, e agli oneri riflessi relativi.

7. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente ASL. Per i suddetti giorni di assenza spetta la retribuzione di cui al comma 4, lettera a).

8. In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il funzionario ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica. Per l’intero periodo, al funzionario spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale.

9. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al funzionario spetta la retribuzione di cui al comma 8, fino alla guarigione clinica. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto al comma 2. Nel caso in cui l’Amministrazione decida di non disporre la cessazione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l’ulteriore periodo di assenza al funzionario non spetta alcuna retribuzione.

10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a far tempo dalla quale si computa in ogni caso il triennio di riferimento di cui al comma 1. Per le malattie in corso alla predetta data, si applica la normativa vigente al momento dell’insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole e il computo del triennio di cui al comma 1 in sede di prima applicazione con il criterio predetto.

11. Il funzionario diplomatico, in occasione delle assenze previste nel presente articolo, è tenuto al rispetto scrupoloso di tutte le disposizioni che regolano la materia, ed in particolare di quelle che concernono la tempestiva comunicazione dello stato di infermità e del luogo di dimora, nonché l'invio all'Amministrazione della relativa certificazione.



Articolo 6

(Aspettativa per motivi personali e di famiglia)



1. Al funzionario diplomatico, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.

2. Il funzionario diplomatico rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per motivi diversi, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.

3. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.

4. I periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dall’articolo 5.

5. L’Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il funzionario diplomatico a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il funzionario diplomatico per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa.



Articolo 7

(Congedi parentali)



1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nella legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di congedi dei genitori ed a sostegno della maternità e paternità.

2. Ai funzionari diplomatici in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e della legge 8 marzo 2000, n. 53, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale.

3. Nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 1971, n.1204, e successive modificazioni ed integrazioni, per le madri o in alternativa per i padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al comma 2.

4. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi e con le modalità di cui all’articolo 7, comma 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni ed integrazioni, alle madri ed ai padri sono riconosciuti trenta giorni, per ciascun anno di età del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo quanto previsto al comma 2.

5. Alle madri, in caso di parto prematuro, spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall’evento.

6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1°, dello stesso articolo 10, possono essere utilizzate anche dal padre.

7. Le eventuali festività cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.

8. Al funzionario diplomatico, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall’articolo 17 della legge 8 marzo 2000, n. 53.


Articolo 8
(Permessi per esigenze personali)



1. Il funzionario diplomatico ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:

a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle relative sedi di svolgimento delle stesse, ovvero, previa intesa con il responsabile della struttura di appartenenza, a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di otto giorni per ciascun anno;

b) decesso o documentata grave infermità del coniuge, o del convivente stabile, o di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni lavorativi, anche frazionati, per evento. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o dalla necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui alla presente lettera b), il funzionario diplomatico, entro sette giorni dall’evento predetto, può concordare con il responsabile della struttura presso cui presta servizio, in alternativa ai giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni.

c) documentati motivi personali, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.

2. Il funzionario diplomatico ha inoltre il diritto di assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

3. Le assenze sopra elencate possono cumularsi nell’anno solare, sono valutate agli effetti dell’anzianità di servizio e non riducono il periodo di ferie disciplinato dall’articolo 4.

4. I predetti periodi di assenza non producono effetti sul trattamento economico dei funzionari diplomatici.

5. Le assenze previste dall’articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.

6. Il funzionario diplomatico ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.



Articolo 9

(Distacchi sindacali)



1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore dei funzionari diplomatici è determinato nel contingente complessivo di n. 3.

2. Alla ripartizione dei distacchi sindacali di cui al comma 1° tra le organizzazioni sindacali dei funzionari diplomatici rappresentative ai sensi dell’articolo 112, comma 2°, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, come sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, provvede il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale all’Amministrazione, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alla Direzione Generale per il personale, la quale cura gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emana il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto del contingente e relativo riparto di cui al comma 2, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alla Direzione Generale per il personale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti solo nel caso di revoca.

4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito del contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore dei funzionari diplomatici che ricoprono cariche

di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione centrale, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione della componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti di cui all’articolo 19.



Articolo 10

(Permessi sindacali)



1. Per l'espletamento del loro mandato, i funzionari diplomatici che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 112, comma 2°, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, come sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo del 24 marzo, n. 85, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili viene calcolato in ragione di 90 minuti annui, per ciascun funzionario diplomatico effettivamente in servizio, anche in posizione di comando o fuori ruolo.

3. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali calcolato ai sensi del comma 2 tra le organizzazioni sindacali dei funzionari diplomatici rappresentative, provvede la Direzione Generale per il personale, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali la quota pari al 10 per cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale al Ministero degli affari esteri, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione può autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25 per cento del contingente annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e del particolare ordinamento della carriera diplomatica, in favore del personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e

3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

5. I dirigenti sindacali che intendano fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta alla Direzione generale del personale ed al funzionario responsabile della struttura in cui il dirigente sindacale presta servizio almeno tre giorni prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale, salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di funzionalità della struttura di riferimento da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.

6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione alla Direzione Generale per il personale.

7. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali, i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari ad una giornata lavorativa e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale quattro giornate lavorative, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.

8. I permessi sindacali, giornalieri ed orari, di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti,

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



Articolo 11

(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)



1. I funzionari diplomatici che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite. Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione in carriera. I dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianità che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1, sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale alla Direzione Generale per il personale, la quale cura gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto entro il 31 gennaio di ciascun anno e possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alla Direzione Generale per il personale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

3. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2 per la concessione delle aspettative sindacali non retribuite, è consentito, per motivi di urgenza segnalati dalle Organizzazioni Sindacali, l'utilizzo provvisorio in aspettativa dei dipendenti interessati a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.

4. I funzionari diplomatici, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente accordo possono usufruire, con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali ovvero a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre ai rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 10.

5. Per il personale di cui al presente articolo i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8° della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.

6. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.





Articolo 12

(Adempimenti dell’Amministrazione in materia di distacchi, permessi e aspettative sindacali)



1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui all'articolo 9, comma 2, ed all'articolo 10, comma 3, la Direzione generale per il personale fornisce alle organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e li confronta con esse in vista della loro certificazione e della sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero riscontrare errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con la predetta Direzione Generale per il personale, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. La Direzione generale per il personale invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le deleghe per la riscossione del contributo sindacale, delle quali risultino titolari le organizzazioni sindacali che abbiano dato vita ad aggregazioni associative, sono attribuite, in applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, al nuovo soggetto sindacale a condizione che le stesse documentino di essersi dotate di un unico codice per l'accreditamento del contributo delle deleghe stesse o che le deleghe siano confermate dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.

3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, la Direzione generale per il personale, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, è tenuta a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi sindacali nell'anno precedente.

4. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, la stessa Direzione generale per il personale, utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti del il Ministero degli affari esteri, qualora non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 3 e 4 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalla stessa Amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 3, e dell'articolo 11, comma 2, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 11. Dell’inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dal Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

7. I funzionari che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.

8. Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



TITOLO III

(Trattamento economico)



Articolo 13

(Struttura del trattamento economico)



1. Il trattamento economico dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica è articolato nelle seguenti componenti:

a) componente stipendiale di base, che comprende lo stipendio tabellare, l’indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante;

b) retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte;

c) retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obbiettivi assegnati.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi svolti dai funzionari diplomatici.



Articolo 14

(Stipendio tabellare)



1. A decorrere dal 26 aprile 2000, lo stipendio tabellare è stabilito, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità:

ambasciatore………………………………….. Lire 116.875.000

ministro plenipotenziario……………………… Lire 105.949.000

consigliere di ambasciata……………………… Lire 56.912.000

consigliere di legazione………………………. Lire 39.706.000

segretario di legazione………………………... Lire 31.683.000

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 lo stipendio tabellare è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità:

ambasciatore………………………………….. Lire 117.862.000

ministro plenipotenziario……………………… Lire 106.194.000

consigliere di ambasciata……………………… Lire 63.127.000

consigliere di legazione………………………. Lire 43.531.000

segretario di legazione………………………... Lire 35.121.000



Articolo 15

(Indennità integrativa speciale)



1. A decorrere dal 26 aprile 2000 l’indennità integrativa speciale spettante per ciascun grado della carriera diplomatica è determinata nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità:

ambasciatore………………………………….. Lire 18.064.000

ministro plenipotenziario……………………… Lire 17.498.000

consigliere di ambasciata……………………… Lire 15.710.000

consigliere di legazione………………………. Lire 14.917.000

segretario di legazione………………………... Lire 14.628.000



Articolo 16

(Retribuzione individuale di anzianità)



1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 112, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 26 aprile 2000. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con l’aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.

2. La retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di cui al comma 1, viene mantenuta al singolo funzionario per tutta la progressione di carriera sotto forma di assegno personale non riassorbibile né rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonché della tredicesima mensilità. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l’attribuzione della classe o dello scatto.

3. All’atto della cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione individuale di anzianità dei funzionari cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, di cui all’articolo 17, secondo le modalità indicate dal comma 4.

4. A decorrere dall’esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3, l’intero importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei funzionari diplomatici cessati, valutato in relazione al numero di mensilità residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a tal fine oltre alla tredicesima mensilità le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni. Per l’anno successivo il predetto importo è rapportato ad anno.











Articolo 17
(Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato)



1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie:

a) ammontare delle risorse destinate al compenso incentivante di cui all’articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79;

b) risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario nell’anno 2000;

c) risparmi di gestione riferiti alla spesa del personale della carriera diplomatica, escluse le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;

d) somme derivanti dall’attuazione dell’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

e) somme derivanti da disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che comportano incrementi retributivi per il personale della carriera diplomatica;

f) retribuzione individuale di anzianità del personale della carriera diplomatica cessato dal servizio con le modalità indicate nell’articolo 16;

g) un importo pari a L. 311.990 mensili pro-capite per tredici mensilità, alla cui copertura si provvede con l’utilizzo delle somme accantonate in sede di applicazione della legge 2 ottobre 1997, n. 334;

h) un importo pari a L. 1.435.152 mensili pro-capite, per tredici mensilità, alla cui copertura si provvede con le somme previste dall’articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

i) un importo pari a L. 1.166.841 mensili pro-capite per tredici mensilità, alla cui copertura si provvede con l’utilizzo delle risorse previste per la categoria dall'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

2. Le risorse di cui alle lettere g), h) ed i) del comma 1, sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 1° luglio 2000.

3. Nell’ambito del fondo di cui al comma 1 una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario sono riassegnate all’anno successivo.


Articolo 18
(Retribuzione di posizione)



1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069 e successive modificazioni e integrazioni, è determinata nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

a) Segretario generale……………………… ……….Lire 35.286.000

b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni

funzionali di cui all’articolo 1, lett. b)

del decreto n. 2069………………………………...Lire 29.993.000

c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni

funzionali di cui all’articolo 1, lett. c)

del decreto n. 2069…………..………………….…Lire 25.406.000

d) Capi degli uffici di livello dirigenziale

e rimanenti posizioni funzionali

di cui all’articolo 1, lett. d) del decreto n. 2069…...Lire 21.877.000

e) funzionari di cui all’articolo 1, lett. e) del

decreto n. 2069……………………………………Lire 14.114.000

f) funzionari addetti agli uffici… ………………… ..Lire 12.350.000

2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069 e successive integrazioni e modificazioni, la retribuzione di posizione e' fissata in base al livello delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto decreto, nelle misure di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1.

3. Ai funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali italiani, di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, ed ai quali da parte di tali amministrazioni, organi o enti non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione in una delle misure previste dalle lettere c), d) ed e) del comma 1, da individuare tramite decreto del Direttore generale per il personale sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di responsabilità e rilevanza degli incarichi affidati. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti ma in misura inferiore agli importi a titolo di retribuzione di posizione individuati nel modo sovraindicato, il Ministero degli affari esteri eroga la differenza.

4. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonché all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sono stabilite nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

ambasciatore……………………… Lire 29.993.000

ministro plenipotenziario……….… Lire 21.877.000

consigliere di ambasciata………….. Lire 14.114.000

consigliere di legazione…………… Lire 12.350.000

segretario di legazione…………..… Lire 12.350.000



Articolo 19

(Retribuzione di risultato)



1. Sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2070, all’inizio di ogni anno gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilità, vengono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, nel rispetto dei seguenti parametri in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell’articolo 1 del decreto 5 luglio 2000, n. 2069 e successive integrazioni e modificazioni:

a) Segretario generale………………………………… 100

b) capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali

di cui all’articolo 1, lett. b) del decreto n. 2069……… 85

c) Vice capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali

di cui all’articolo 1, lett. c) del decreto n. 2069……… 72

d) capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti

posizioni funzionali di cui all’articolo 1, lett. d) del

decreto n. 2069………………………………….….. 62

e) funzionari di cui all’articolo 1, lett. e) del decreto n. 2069 40

f) funzionari addetti agli uffici……………………………… 35

2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, la retribuzione di risultato è determinata in relazione alle posizioni funzionali ad essi attribuite, nelle misure di cui al comma 1.

3. Qualora i risultati conseguiti siano stati particolarmente elevati, e di ciò sia stato dato atto nella valutazione, gli importi spettanti come retribuzione di risultato determinati ai sensi del comma 1, possono essere incrementati fino ad un massimo del 50 per cento, nei limiti di un quarto delle risorse disponibili.



Articolo 20

(Norme di prima applicazione)



1. Per il periodo dal 26 aprile 2000 al 31 dicembre 2000, tenuto conto della mancata corresponsione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, ai funzionari diplomatici che ricoprono le posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, e successive modificazioni e integrazioni, sono corrisposte le seguenti somme lorde:

a) Segretario generale………………………………… Lire 40.444.000

b) capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali

di cui all’articolo 1, lett. b) del decreto n. 2069………… Lire 34.378.000

c) Vice capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali

di cui all’articolo 1, lett. c) del decreto n. 2069………... Lire 29.120.000

d) capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti

posizioni funzionali di cui all’articolo 1, lett. d) del

decreto n. 2069………………………………….….. Lire 25.075.000

e) funzionari di cui all’articolo 1, lett. e) del decreto n. 2069 Lire 16.177.000

f) funzionari addetti agli uffici…………………………… Lire 14.155.000

2. Ai funzionari diplomatici collocati alle dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069 e successive modificazioni e integrazioni, spettano somme corrispondenti alle posizioni funzionali che sono state loro attribuite.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono erogate per il 70 per cento a titolo di retribuzione di posizione, e per il rimanente 30 per cento a titolo di retribuzione di risultato.

4. Relativamente al periodo dal 26 aprile 2000 al 31 dicembre 2000 le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica sono stabilite come segue:

ambasciatore………………………. Lire 18.191.000

ministro plenipotenziario………….. Lire 13.269.000

consigliere di ambasciata…………… Lire 8.560.000

consigliere di legazione……………. Lire 7.490.000

segretario di legazione……………... Lire 7.490.000

5. Per il periodo dal 26 aprile 2000 al 31 dicembre 2000, ai funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali italiani di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, ed ai quali da parte di tali amministrazioni, organi o enti non siano stati corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, viene corrisposto, a titolo di retribuzione di posizione, il 70 per cento di uno degli importi indicati nelle lettere c), d) ed e) del comma 1, da individuare tramite decreto del Direttore generale per il personale sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di responsabilità e rilevanza degli incarichi affidati. Qualora i predetti emolumenti siano stati corrisposti ma in misura inferiore agli importi a titolo di retribuzione di posizione individuati nel modo sovraindicato, il Ministero degli affari esteri eroga la differenza.

6. Le somme già erogate ai funzionari diplomatici per il servizio prestato dal 26 aprile 2000 al 31 dicembre 2000 a titolo di compenso per lavoro straordinario e di compenso incentivante, in base alla normativa in vigore precedentemente all'emanazione del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sono riassorbite, a titolo di conguaglio, in sede di corresponsione degli importi previsti nei commi precedenti.



Articolo 21

(Effetti del nuovo trattamento economico)



1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall’applicazione degli articoli 14, 15, 16 e 18 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di fine rapporto, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche per la quota prevista a titolo di retribuzione di posizione all'articolo 20, comma 3.



TITOLO IV

(Disposizioni finali)



Articolo 22

(Procedure di soluzione delle controversie)



1. Qualora in sede di attuazione del presente decreto insorgano controversie tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel decreto stesso sulla sua attuazione od interpretazione, ciascuna delle parti può avanzare alla commissione paritetica di cui al comma 2 richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione, previo un accurato esame della questione controversa, emette un parere vincolante nel merito, al quale le parti si devono conformare.

2. Presso il Ministero degli affari esteri e' istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 1, una commissione composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel decreto stesso. La commissione e' presieduta da uno dei rappresentanti dell'Amministrazione.

3. Qualora non si raggiunga ai sensi del comma 1 un'intesa su questioni interpretative di rilevanza generale, l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto possono ricorrere al Ministro per la funzione pubblica, avanzando formale richiesta motivata di esame della questione controversa. Il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla richiesta, dopo aver acquisito le risultanze emesse dal procedimento di cui al comma 1, può consultare le delegazioni trattanti l'accordo di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85. L'esame della questione controversa deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Il Ministro per la funzione pubblica, tenendo conto anche delle valutazioni espresse dalle suddette delegazioni, provvede quindi, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell'articolo 5, comma 2, lett.e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad emanare le direttive necessarie per risolvere la questione controversa.



Articolo 23

(Disapplicazioni)



1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica le disposizioni di legge e regolamentari che siano in contrasto con quelle contenute nel decreto medesimo. In particolare, non si applicano le norme seguenti:

a) con riferimento all’articolo 3 (Tempo di lavoro): articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, e articolo 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

b) con riferimento all’articolo 4 (Congedo ordinario e festività): articoli 36, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, e articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686;

c) con riferimento all’articolo 5 (Assenze per malattia e motivi di salute): articoli 37, 40, 68 commi da 1 a 8, 70 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3 ; articoli 30, 31, 32, 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686;

d) con riferimento all’articolo 6 (Aspettativa per motivi personali e di famiglia): articoli 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;

e) con riferimento all’articolo 7 (Congedi parentali): articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;

f) con riferimento all’articolo 8 (Permessi per esigenze personali): articoli 37, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; articolo 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; articolo 22, commi 22, 23, 24 e 26, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

g) con riferimento al titolo III (Trattamento economico): decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1977, n. 422; articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72; articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79; legge 20 novembre 1982, n. 869; articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, e articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.



Articolo 24

(Copertura finanziaria)



1. A11'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 28.000 milioni per l'anno 2000 ed in lire 46.700 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede: quanto a lire 28.000 milioni per 1'anno 2000, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n.488; quanto a lire 46.700 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 50, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n.388.

2. Il Ministro de1 tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.