TRA L'AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS. FIRMATARIE DEL CONTRATTO
INTEGRATIVO SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

ART. 1
(Campo di applicazione)
II presente accordo si applica al personale del Ministero degli Affari Esteri appartenente
alle aree funzionali ed inquadrato in profili professionali per i quali la normativa vigente
prevede avvicendamenti tra gli uffici dell'Amministrazione centrale e gli uffici all'estero ivi incluso il personale appartenente all'area della promozione culturale inquadrato nelle aree funzionali.

ART. 2
(Limiti di servizio continuativo all'estero e presso l'Amministrazione Centrale)

1) II limite minimo di servizio continuativo presso l'Amministrazione Centrale per potersi
candidare su una lista di pubblicità ordinaria è fissato in 18 mesi dal rientro del dipendente presso l'Amministrazione Centrale.

2) II limite massimo di servizio continuativo all'estero è fissato in 9 anni per il personale dell'area funzionale C, ivi incluso il personale appartenente all'area della promozione culturale, e in 10 anni per le rimanenti aree, per un numero di sedi comunque non superiore a tre.

3) II limite massimo di servizio continuativo in una sede è fissato in 5 anni sia per il personale dell' area funzionale C, ivi incluso il personale appartenente all'area della promozione culturale, che per le rimanenti aree. Qualora il personale avvicendato non ottenga alcuna delle Sedi richieste sarà richiamato al Ministero.

4) Fermi restando i limiti massimi di servizio continuativo all'estero ed in sede di cui ai
precedenti punti 2) e 3), il personale in servizio all'estero potrà richiedere la pubblicità
anticipata del proprio posto funzione. Qualora presenti domanda di trasferimento e non
ottenga la Sede, il dipendente sarà richiamato al Ministero. La non assegnazione non
comporta la conferma in Sede. La mancanza di richiesta di messa in pubblicità del proprio
posto preclude la ricevibilità della domanda. La richiesta potrà essere presentata anche
prima di aver maturato i periodi minimi di servizio continuativo previsto. II trasferimento ad altra sede, tuttavia, non potrà avvenire prima di aver completato i periodi minimi di servizio continuativo in sede, fissati in due anni per le sedi "disagiate" e "particolarmente disagiate" e tre anni per le sedi "normali". Per quanto riguarda le sedi particolarmente disagiate resta fermo quanto disposto dall'articolo 144 del D.P.R. 5/1/67 n.18. Ai fini della determinazione dei succitati periodi minimi di permanenza si terrà conto della qualifica attribuita alla sede (particolarmente disagiata, disagiata o normale) alla data di presentazione della domanda, indipendentemente da eventuali successive variazioni. I citati periodi minimi, con riferimento al periodo massimo continuativo all'estero, devono essere assicurati anche al fine dell'eventuale assegnazione ad una terza sede.

5) L'Amministrazione può apportare deroghe al limite massimo di servizio continuativo quinquennale in una sede di cui al punto 3) precedente nei seguenti casi:

a) specifiche esigenze di servizio presso sedi di difficile copertura;
b) esigenze di servizio di carattere straordinario presso l'Amministrazione Centrale
e la rete estera;
c) inopportunità, anche sotto il profilo di una corretta gestione della spesa, di
destinare ad altra sede estera personale prossimo al completamento dei periodi
massimi (nove/dieci anni) di servizio continuativo all'estero;
d) nel caso di comprovati motivi attinenti la sfera familiare e personale del
dipendente
Dette deroghe devono comunque essere contenute entro un periodo di dodici mesi.

E' viceversa invalicabile il limite massimo di nove/dieci anni di servizio continuativo all'estero fissato al precedente punto 2).

L'Amministrazione può apportare deroghe al limite minimo di servizio continuativo in una sede di cui al comma 4 precedente nel caso di eccezionali comprovati motivi attinenti la sfera familiare e personale del dipendente.

6) AI personale che abbia raggiunto il 65.mo anno di età ed abbia fatto richiesta di rimanere in servizio presso la stessa sede oltre i limiti di cui al punto 5) può essere concessa una proroga sino al compimento del 67.mo anno.

ART. 3
(Limiti di età per la presentazione delle domande)

L'Amministrazione non prende in considerazione l'assegnazione del personale il cui
collocamento a riposo per limiti di età è previsto per una data che non consenta di rispettare, nella sede di eventuale destinazione, un periodo minimo di due anni di servizio continuativo nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate e di tre anni nelle altre.

ART. 4
(Sedi italiane)

I posti presso l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, la Rappresentanza Permanente
d'Italia presso le Nazioni Unite a Roma e l'Ambasciata d'Italia a San Marino, eventualmente in pubblicità, saranno riservati esclusivamente ai candidati che prestano servizio presso l'Amministrazione Centrale, e verrà data precedenza ai candidati che non hanno prestato servizio all'estero nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda e mai nelle suddette sedi.

ART. 5
(Criteri di esclusione)
Ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di esercitare l'apprezzamento
discrezionale derivante dalle responsabilità che incombono sul dirigente generale competente a disporre i trasferimenti, verrà considerata irricevibile la domanda di assegnazione all'estero presentata da quei candidati nei cui confronti sia stato adottato più di un provvedimento di carattere disciplinare non inferiore alla censura nei due anni precedenti il termine di presentazione della domanda. Ciò tenuto anche conto di quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del vigente CC.N.L. e dall'art. 1, III comma del D.L. 4.11.1997, n. 396 .

ART. 6
(Personale in rientro da posizione di comando)

II personale di ruolo del Ministero in posizione di distacco, comando e fuori ruolo presso
altre Amministrazioni e Organismi Internazionali, potrà presentare domanda di trasferimento all'estero su qualsiasi lista dopo sei mesi dal rientro presso l'Amministrazione Centrale al termine del distacco, comando o fuori ruolo.

ART. 7 (nuovo)
(Personale part-time)

La domanda di trasferimento presentata dal personale in costanza di rapporto di lavoro a
tempo parziale è considerata ricevibile trascorsi due anni dalla data di sottoscrizione del contratto di "part-time".

AI fine del requisito del limite minimo di permanenza presso l'Amministrazione Centrale di cui agli articoli 2 e 9 del presente Accordo il periodo di servizio previsto presso l'Amministrazione Centrale part-time verrà computato proporzionalmente alle ore lavorative effettivamente svolte.

ART. 8 (ex 7)
(Lista di pubblicità ordinaria)
1) L'Amministrazione predispone e pubblica con diramazione anche telematica, entro
il mese di Novembre, la lista dei posti-funzione da ricoprire presso gli uffici all'estero
entro l'anno successivo.

2) Il termine convenzionale entro il quale si considerano soddisfatti i requisiti di
permanenza al M.A.E. è fissato al 31 Dicembre dello stesso anno.

3) II termine per la presentazione delle domande all'Ufficio di appartenenza è fissato in
20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data del telespresso di diramazione
della lista ordinaria. Alla scadenza del termine, ogni sede all'estero dovrà fornire
alla D.G.PE. Ufficio Il un elenco dei dipendenti che hanno presentato domanda di
trasferimento.

4) L'Amministrazione provvede, entro e non oltre i 90 giorni successivi al termine di cui
al precedente punto 3), all'assegnazione provvisoria delle sedi.

5) Entro 15 giorni dalla avvenuta assegnazione dei posti-funzione pubblicizzati sulla
lista ordinaria, l'Amministrazione propone quelli andati vacanti al personale
candidatosi con domanda ricevibile sulla lista medesima che non ha ottenuto alcuna
sede. In fase di assegnazione si darà priorità alle candidature del personale in
servizio all'estero in avvicendamento.
Le procedure sopra descritte, decorrenti dalla data di scadenza delle domande sino a
quella della firma del relativo decreto di trasferimento, dovranno in ogni caso concludersi
entro il termine massimo di 145 giorni, così come stabilito dalla Tabella 1 allegata al D.M. 3/3/95, n.171 (Regolamento di attuazione degli artt.2 e 4 della legge 241/90).
Per il trasferimento dei Direttori degli Istituti di Cultura il predetto termine è esteso a 170
giorni, ai sensi della predetta Tabella, includendo i tempi necessari per la nomina di tale
personale.

6) Fermo restando quanto disposto dall'art.2, punti 3, 4, 5 e 6, L'Amministrazione
provvede d'ufficio a:

a) avvicendare il personale in servizio nelle sedi all'estero al quarto anno di
permanenza continuativa nella sede stessa, per poi disporne il movimento
nel corso del quinto anno solare.

b) richiamare presso l'Amministrazione Centrale il personale in servizio
continuativo all'estero da più di otto/nove anni, per poi disporre il rientro del
medesimo nel corso dei nono/decimo anno solare.

7) L'Amministrazione informa entro il 30 di settembre il personale interessato dei
procedimenti di cui al punto 6).

8) Le assegnazioni vengono portate a conoscenza di tutto il personale con apposita
comunicazione circolare. II mancato inserimento del proprio nominativo nella citata
comunicazione equivale a tutti gli effetti alla notifica di non assegnazione.

ART. 9 (ex 8)
(Lista di pubblicità suppletiva)
1) AI termine delle operazioni relative alla lista ordinaria di cui all'art.8 i rimanenti posti funzione, nonché quelli resisi nel frattempo disponibili per esigenze di servizio, vengono proposti con un'apposita lista suppletiva al personale in servizio presso l'Amministrazione Centrale. II limite minimo di permanenza presso l'Amministrazione Centrale per potersi candidare sulla lista suppletiva è fissato in dodici mesi. Tale requisito temporale deve essere posseduto alla data del 31 ottobre. Il termine di presentazione delle domande è fissato in quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla data del telespresso di diramazione della lista suppletiva.

2) Entro 15 giorni dalla avvenuta assegnazione dei posti-funzione pubblicizzati sulla lista
ordinaria, l'Amministrazione propone quelli andati vacanti al personale candidatosi con
domanda ricevibile sulla lista medesima che non ha ottenuto alcuna sede.

3) Le assegnazioni vengono portate a conoscenza di tutto il personale con apposita
comunicazione circolare. II mancato inserimento del proprio nominativo nella citata
comunicazione equivale a tutti gli effetti alla notifica di non assegnazione.

ART.10 (nuovo)
(liste straordinarie di pubblicità)
II ricorso a liste di pubblicità straordinarie è limitato a particolari situazioni
determinate da esigenze di servizio. Per tali liste straordinarie è richiesta una permanenza minima di sei mesi presso l'Amministrazione Centrale. Tale requisito temporale deve essere posseduto alla data che sarà indicata nel telespresso di diramazione.
Le assegnazioni vengono portate a conoscenza di tutto il personale con apposita
comunicazione circolare. II mancato inserimento dei proprio nominativo nella citata comunicazione equivale a tutti gli effetti alla notifica di non assegnazione.

ART. 11 (ex 10)
(Tempi dei movimenti - corsi)

Fatte salve particolari esigenze di servizio e particolari esigenze scolastiche per il
personale in servizio nell'emisfero australe, i movimenti vengono disposti dall'Amministrazione durante il periodo Luglio/Settembre dell'anno successivo alla pubblicizzazione della lista ordinaria.
I movimenti disposti con la lista suppletiva avverranno di norma entro l'anno di riferimento.

Prima della partenza gli assegnatari hanno l'obbligo di seguire i corsi di aggiornamento
previsti dalla normativa, anche contrattuale, in vigore.

ART. 12 (ex 11)
(Modulo di domanda)

1) Le domande di trasferimento sono presentate per via gerarchica utilizzando i
formulari i cui fac-simile costituiscono gli allegati 1 e 2 del presente accordo e
seguendo le modalità delineate nel presente accordo che verranno indicate nei
telespressi di diffusione delle liste.

2) Nella domanda i candidati possono indicare le Sedi richieste, senza particolari
limitazioni, vincoli geografici e condizioni. Non è consentito candidarsi su posti
funzione situati nella Sede o città in cui si presta servizio al momento della
presentazione della domanda.

3) L'Amministrazione deve - per quanto possibile - tenere conto dell'ordine di
preferenza espresso dai candidati nel contesto della domanda, ferma restando
comunque l'esigenza di ricoprire tutti i posti-funzione pubblicizzati e tenuto conto
della piena disponibilità dei candidati stessi a ricoprire tutte le Sedi indicate.
Pertanto, in presenza di candidature su sedi che si rivelassero durante la fase di
assegnazione di difficile copertura, l'Amministrazione ricorrerà a candidature
presentate indipendentemente dall'ordine di preferenza figurante in domanda.

4) In relazione a quanto sopra, non si tiene conto di eventuali annotazioni sul modulo
della domanda che in qualche modo possano rappresentare un limite alla
disponibilità ad assumere servizio in una delle Sedi indicate, fatta eccezione per le
domande presentate da coniugi tendenti ad ottenere l'assegnazione alla stessa
sede.

5) Le domande devono essere presentate - per via gerarchica - entro il termine
convenzionale indicato nel telespresso ministeriale di diffusione delle liste. Per il
rispetto di tale termine farà fede la data di protocollo in arrivo dell'archivio dell'Ufficio
di appartenenza. Le domande devono essere corredate da una descrizione dei
compiti attribuiti al singolo dipendente redatta dal Capo Missione o dal Capo
dell'Ufficio.

ART. 13 (ex 12)
(Ritiro delle domande)
Non è consentito in nessun caso il ritiro della domanda dopo il termine fissato nel
telespresso di diffusione della lista, relativo alla presentazione delle domande medesime. II ritiro della domanda oltre detto termine è considerato come una rinuncia a tutti gli effetti e viene sanzionato ai sensi del successivo Art.17

ART. 14 (ex 13)
(Requisiti, Criteri e modalità di assegnazione delle Sedi su liste ordinarie)
L'Amministrazione - sulla base delle candidature pervenute - predispone, per ciascun
posto-funzione, una lista dei candidati ritenuti idonei ordinata in base ai seguenti requisiti: area e profilo di appartenenza; conoscenza della lingua richiesta.
L'Amministrazione procede quindi alla successiva fase di selezione dei candidati secondo
i sotto elencati criteri in ordine decrescente d'importanza:
1. rispondenza sulla base della professionalità acquisita alle caratteristiche indicate nella
eventuale nota descrittiva.
Per quanto riguarda gli Addetti APC: attività svolta presso gli Istituti Italiani di Cultura ai sensi della normativa specifica in vigore. Ai fini della valutazione delle candidature si terrà conto anche della documentazione elaborata ai sensi dell'art. 10, commi 1, 2, 3 del D.I. 27.4.1995, n. 392, nonché dell'eventuale conoscenza della realtà e lingua locale.
Per quanto riguarda i Direttori APC, le nomine avvengono con le procedure previste dalla
normativa specifica in vigore. La proposta del Direttore Generale per la Promozione e la
Cooperazione Culturale terrà conto anche dell'idoneità dei candidati allo svolgimento delle funzioni di cui all'art.15 della Legge 401/90;
2. servizio prestato in Sede particolarmente disagiata alla data di presentazione della domanda.
Tale criterio preferenziale si applica limitatamente alle candidature per posti-funzione che non siano situati in Sedi disagiate o particolarmente disagiate;
3. provenienza da Sede interessata da eventi bellici, da gravissime e non occasionali turbative dell'ordine pubblico o da altri eventi straordinari tali da esporre il personale a concreti rischi per la propria incolumità o ad eccezionali disagi. Le sedi ove si riscontrassero tali condizioni sono indicate - d'intesa con le OO.SS. firmatarie dell'accordo - nel telespresso di diramazione della lista di pubblicità;

4. anzianità di inquadramento nei ruoli M.A.E. nella posizione economica rivestita. A parità di condizione si terrà conto:
a) dell'anzianità nei ruoli M.A.E.

b) dell'anzianità di servizio a contratto a tempo indeterminato
c) dell'anzianità di comando presso questo Ministero: a parità di anzianità di comando
o di collocamento fuori ruolo presso il MAE, si terrà conto dell'anzianità nei ruoli
dell'Amministrazione di provenienza;

5. servizio prestato continuativamente nei ruoli M.A.E. presso l'Amministrazione Centrale
per un periodo di almeno:

• cinque anni di servizio al Ministero in profili per i quali e' comunque previsto il servizio
all'estero. Per il personale appartenente all'area della promozione culturale il servizio
prestato per più di quattro anni consecutivi non costituirà titolo preferenziale,

• servizio prestato continuativamente nei ruoli M.A.E. presso l'Amministrazione Centrale
per un periodo di tre anni, a valere dal 5.11.1999, in posizione di turnisti negli Uffici di
cui al punto 5 della circolare n. 7 del 16.7.1997 e negli Uffici Dirigenziali Generali di cui
al DPR 267/99;

ART. 15 (ex 14)
(Requisiti, Criteri e modalità' di assegnazione delle Sedi sulla lista suppletiva)
L'Amministrazione - sulla base delle candidature pervenute - predispone, per ciascun
posto-funzione, una lista dei candidati ritenuti idonei ordinata in base ai seguenti requisiti: area e profilo di appartenenza; conoscenza della lingua richiesta.
L'Amministrazione procede quindi alla successiva fase di selezione dei candidati secondo
i sotto elencati criteri in ordine decrescente d'importanza:
1. rispondenza sulla base della professionalità acquisita alle caratteristiche indicate nella
eventuale nota descrittiva.
Per quanto riguarda gli Addetti APC: attività svolta presso gli Istituti Italiani di Cultura ai sensi della normativa specifica in vigore. Ai fini della valutazione delle candidature si terrà conto anche della documentazione elaborata ai sensi dell'art. 10, commi 1, 2, 3 del D.I. 27.4.1995, n. 392, nonché dell'eventuale conoscenza della realtà e lingua locale.
Per quanto riguarda i Direttori APC, le nomine avvengono con le procedure previste dalla
normativa specifica in vigore. La proposta del Direttore Generale per la Promozione e la
Cooperazione Culturale terrà conto anche dell'idoneità dei candidati allo svolgimento delle funzioni di cui all'art.15 della Legge 401/90;
2. durata della permanenza al M.A.E. dall'ultimo rientro o, per coloro che non hanno mai prestato servizio all'estero, dalla data di immissione nei ruoli M.A.E. in profili per i quali è previsto il servizio all'estero. Per il personale appartenente all'area della promozione culturale il servizio prestato per più di quattro anni consecutivi non costituirà titolo preferenziale,
3. anzianità di inquadramento nei ruoli M.A.E. nella posizione economica rivestita. A
parità di condizione si terrà conto
a) dell'anzianità nei ruoli M.A.E.
b) dell'anzianità di servizio a contratto a tempo indeterminato

c) dell'anzianità di comando presso questo Ministero: a parità di anzianità di comando o di
collocamento fuori ruolo presso il MAE, si terrà conto dell'anzianità nei ruoli
dell'Amministrazione di provenienza;

4. servizio prestato continuativamente nei ruoli M.A.E. presso l'Amministrázione Centrale per un periodo di almeno tre anni, a valere dal 5.11.1999,. in posizione di turnisti negli Uffici di cui al punto 5 della circolare n. 7 del 16.7.1997 e negli Uffici Dirigenziali Generali di cui al DPR 267/99;

ART. 16 (nuovo)
(Requisiti e criteri di assegnazione delle Sedi sulle liste straordinarie)
I requisiti e criteri di assegnazione sono gli stessi di cui all'art.15 del
presente Accordo.

ART. 17 (ex 15)

(Rinuncia alla sede)
La rinuncia al trasferimento nella sede assegnata, in assenza di eccezionali, sopravvenuti
e documentati motivi di forza maggiore che vengano tempestivamente comunicati, comporta il richiamo al Ministero per il personale in servizio all'estero e, per tutti, l'esclusione dalla ricevibilità di eventuali domande di trasferimento per i due anni successivi, anche per liste suppletive e straordinarie, decorrenti dalla data della rinuncia medesima;

L'Amministrazione informa per iscritto il personale interessato della decisione assunta in
merito alla rinuncia.

ART. 18 (ex 16)
(assenze dal servizio)
Ai fini della ricevibilità delle domande di trasferimento le assenze o sospensioni dal servizio per motivi diversi da quelli di salute (aspettative per motivi di famiglia, legge "Signorello", sospensione dal servizio per motivi disciplinari) non concorrono alla formazione del requisito della permanenza in servizio.

ART. 19 (ex 17)
(candidature di dipendenti ex lege 26/80)
Le candidature di dipendenti in aspettativa ex lege "Signorello" saranno ricevibili ove in
possesso dei periodi minimi di permanenza al M.A.E. di cui agli artt. 2 e 8. La durata del servizio continuativo all'estero si determinerà - fermo restando il criterio del periodo minimo residuo - in base al servizio residuo del coniuge originariamente destinato all'estero, sia nell'ambito dei cinque anni che dei nove/dieci . Tale parametro resterà comunque invariato e vincolante per entrambi i dipendenti anche in caso di successiva aspettativa del coniuge originariamente destinato, o di nuova aspettativa o di nuova destinazione del coniuge originariamente in aspettativa. Le aspettative ex-lege Signorello saranno in ogni caso concesse con cessazione dal servizio presso il Ministero, previo quindi decreto di richiamo ove in servizio all'estero.

ART. 20 (ex 18)
(Documentazione probatoria)
1) Tutti i requisiti di cui agli articoli 14, 15 e 16 devono essere riconoscibili sulla base
di dati risultanti da atti o provvedimenti di data certa o, in mancanza, sostituiti da
una dichiarazione che impegna la responsabilità, sotto ogni profilo, del dipendente.

1) L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà, laddove le circostanze lo
richiedano, di verificare l'effettivo possesso dei requisiti indicati dai candidati nonché
le loro conoscenze linguistiche acquisite.

ART. 21 (ex 9)
(Informazione alle OO.SS.)

1. L'Amministrazione informa, ai sensi dell'Art.6 del CCNL 1998 - 2001, le OO.SS. del
contenuto delle liste ed il relativo processo di formazione con una settimana di anticipo
rispetto alla data stabilita per la loro pubblicazione, illustrandone in apposita riunione i'
criteri
2. Le assegnazioni vengono disposte dall'Amministrazione previa informazione alle
OO.SS. che, entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione, sono chiamate ad
esprimere le loro osservazioni. L'Amministrazione provvede, entro i successivi 5 giorni,
a convocare le OO.SS. per comunicare l'accoglimento o meno delle osservazioni.

3. L'Amministrazione informerà le OO.SS. entro il 31 ottobre di ogni anno delle deroghe
di cui all'art. 2 punto 5, e dei nominativi del personale che ha rinunciato specificando
se lo stesso sia stato o meno oggetto del provvedimento previsto dall'art.17

4. L'Amministrazione concorderà con le OO.SS. l'eventuale modifica del modulo di
domanda di cui all'art.13 punto 1 e ciò in relazione ad eventuali necessità o innovazioni
tecniche.

ART. 22 (ex 19)
(Validità dell'accordo)
II presente accordo è valido fino al 31.12.2001 e potrà formare oggetto di verifica e di
eventuale revisione concordata tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali dopo un anno dalla sua entrata in vigore, anche alla luce dei pertinenti sviluppi della negoziazione in sede di contrattazione a livello intercompartimentale o di comparto.

II presente accordo andrà comunque rinegoziato dalle Parti ove ciò si rendesse necessario dopo l'entrata in vigore del contratto integrativo di comparto.

NORME TRANSITORIE
(Norme transitorie applicabili sino al perfezionamento delle norme di inquadramento)
In relazione ai requisiti di cui agli articoli 14, 15 e 16 le Parti concordano che in mancanza
di idonee candidature, si potrà tenere conto delle candidature con profilo acquisito in base
all'attività professionale effettivamente svolta.
In relazione ai criteri di selezione stabiliti negli articoli 14, 15 e 16 le Parti concordano che per i posti funzione eventualmente pubblicizzati con più profili professionali della stessa area, l'Amministrazione, esaurite per ciascuno dei profili pubblicizzati le rispettive procedure di selezione, procede all'assegnazione in base alla rispondenza ai requisiti ed alle esigenze sintetizzate nella nota descrittiva (job description), esclusivamente nei limiti in cui l'accordo concluso in pari data non risulti applicabile nella sua interezza.
In relazione ai dipendenti dell'area B posizione economica 133 già appartenenti ai profili
130 -193 ai quali è stata data la possibilità di optare per l'inquadramento al profilo amministrativo della stessa area 133, le Parti concordano che il personale che abbia presentato domanda di opzione al nuovo profilo entro il termine del 30 novembre 2000 potranno presentare domanda di trasferimento per i posti pubblicizzati 133 con profilo amministrativo. II personale dell'area C posizione economica C2 e C3 che alla firma del presente Accordo ha maturato all'estero il primo quadriennio manterrà, fino al primo rientro al M.A.E., il limite massimo di permanenza continuativa all'estero di otto anni, stabilito dall'Accordo precedentemente in vigore.
Parimenti, il personale dell'area C posizione economica C1 che alla firma del presente
Accordo ha maturato all'estero il primo quinquennio manterrà, fino al primo rientro al M.A.E., il limite massimo di permanenza continuativa all'estero di dieci anni, stabilito dall'Accordo precedentemente in vigore.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le Parti convengono che la nota descrittiva:
- dovrà riferirsi a contenuti dei profili nonché alle eventuali caratteristiche peculiari delle
prestazioni di servizio e sarà calibrata in relazione alle professionalità delle posizioni
economiche dei posti in pubblicità.