CGIL
FP
CISL FPS
UIL PA
Settore Dirigenza
Dirigenza
Al Ministro degli
Affari Esteri
Al Ministro della
Funzione Pubblica
Al Segretario
Generale della Corte dei Conti
Al Presidente dell'ARAN
A seguito della chiusura
della procedura di concertazione presso il Ministero degli Affari Esteri
riguardante il sistema di valutazione del personale dirigenziale e prima della
emissione di provvedimenti in materia, si ritiene opportuno informare le SS.LL.
di quanto segue per un loro auspicabile intervento.
Il sistema di valutazione
dell'attività dei dirigenti in servizio presso il MAE presentato
dall'amministrazione come bozza definitiva da tradursi formalmente in
provvedimento del Ministro appare carente di condizioni e requisiti per poter
essere condivisa ed accettata.
L'anomalia più evidente
all'interno del provvedimento presentato è rappresentata dall'introduzione di
una doppia valutazione nei confronti dei dirigenti, esercitata da due soggetti
diversi, non prevista dal d.Lvo. 286/99.
Infatti il comma 3
dell'art.5 del succitato d.Lvo descrive la procedura per la valutazione ed
individua un unico soggetto titolare, seppur
diverso, per i dirigenti sia di prima che di seconda fascia che
adotta la valutazione, con l'unica eccezione per i dirigenti di seconda
fascia di un soggetto proponente e non
valutatore nel caso di dipendenza non diretta del dirigente dal dirigente
generale.
Ed inoltre il D.Lvo 286/99
dispone, in tema di valutazione dei risultati delle attività svolte dalle
amministrazioni pubbliche, di valutare in modo omogeneo ed uniforme le prestazioni di tutto il personale con
qualifica dirigenziale.
Nella bozza di decreto
ministeriale,invece, viene elusa tale norma, di carattere generale, nei
riguardi dei dirigenti che svolgono le funzioni ed incarichi di natura
amministrativa o diplomatica all'estero, privandoli di fatto delle garanzie
previste dal precitato d.Lvo 286/99 , né viene menzionata o prevista alcuna
forma di valutazione nei confronti di funzionari diplomatici che svolgono la
loro attività all'estero o, ricoprendo incarichi dirigenziali, presso
l'amministrazione centrale.
Infatti
per i dirigenti che svolgono incarichi amministrativi o diplomatici all'estero
viene prevista, (art. 2 del d.m.)una modalità di valutazione dei risultati
conseguiti basata su una relazione redatta dal capo della rappresentanza
diplomatica, non prevista da alcuna norma legislativa o contrattuale,
discriminante nei confronti degli altri dirigenti in servizio e,nei
contenuti,mortificante per la loro professionalità ed il ruolo
svolto.
Tace il D.M sulla
valutazione dell'attività dei funzionari diplomatici pur prevista e
disciplinata dal D.M. 24/1/2003 e dal D.P.C.M 4/9/2001.
Si ritiene
invece che in applicazione della normativa vigente i dirigenti che svolgono
attività amministrativa all'estero sono soggetti al sistema di valutazione
previsto dal d.Lvo 286/99, mentre per coloro che espletano funzioni
diplomatiche e per i funzionari diplomatici all'estero, in tema di valutazione,dovrebbe
essere menzionato nel corpo del decreto il riferimento al D.P.C.M. 4/9/2001,
fatta salva l'applicazione del D.M 24/1/03 per i funzionari diplomatici in
servizio presso il MAE.
Per queste organizzazioni
sindacali é pertanto necessario ed opportuno operare una revisione del
sistema di valutazione proposto, perché in contrasto con norme legislative e
contrattuali vigenti, anche in considerazione che a tale sistema sono
connesse misure premianti quanto afflittive e che la valutazione è
destinata ad avere, una volta a regime, una sua importanza sia ai fini della
attribuzione degli incarichi sia per la determinazione del trattamento
economico di risultato.
Roma 14 novembre 2003
CGIL
FP
CISL FPS
UIL PA
Settore Dirigenza
Dirigenza
NOTA A VERBALE
A conclusione della fase
concertativa le sottoscritte organizzazioni sindacali dichiarano quanto segue.
Il sistema di valutazione
dell'attività dei dirigenti in servizio presso il MAE presentato
dall'amministrazione come bozza definitiva da tradursi formalmente in
provvedimento del Ministro appare carente di condizioni e requisiti per poter
essere condivisa ed accettata.
L'anomalia più evidente
all'interno del provvedimento presentato è rappresentata dall'introduzione di
una doppia valutazione nei confronti dei dirigenti, esercitata da due soggetti
diversi, non prevista dal d.Lvo. 286/99.
Infatti il comma 3
dell'art.5 del succitato d.Lvo descrive la procedura per la valutazione ed
individua un unico soggetto
titolare,seppur diverso, per i dirigenti sia di prima che di seconda fascia che
adotta la valutazione, con l'unica eccezione per i dirigenti di seconda
fascia di un soggetto proponente e non
valutatore nel caso di dipendenza non diretta del dirigente dal dirigente
generale.
Ed inoltre il D.Lvo 286/99
dispone, in tema di valutazione dei risultati delle attività svolte dalle
amministrazioni pubbliche, di valutare in modo omogeneo ed uniforme le prestazioni di tutto il personale
con qualifica dirigenziale.
Nella bozza di decreto
ministeriale,invece, viene elusa tale norma, di carattere generale, nei riguardi
dei dirigenti che svolgono le funzioni ed incarichi di natura amministrativa o
diplomatica all'estero, privandoli di fatto delle garanzie previste dal
precitato d.Lvo 286/99, né viene menzionata o prevista alcuna forma di
valutazione nei confronti di funzionari diplomatici che svolgono la loro
attività all'estero o, ricoprendo incarichi dirigenziali, presso
l'amministrazione centrale.
Infatti per i dirigenti
che svolgono incarichi amministrativi o diplomatici all'estero viene prevista
(art. 2 del D.M.) una modalità di valutazione dei risultati conseguiti basata
su una relazione redatta dal capo della rappresentanza diplomatica, non
prevista da alcuna norma legislativa o contrattuale, discriminante nei
confronti degli altri dirigenti in servizio e nei contenuti mortificante per
la loro professionalità ed il ruolo svolto.
Tace
il D.M. sulla valutazione dell'attività dei funzionari diplomatici pur prevista
e disciplinata dal D.M. 24/1/2003 e dal D.P.C.M. 4/9/2001.
Si
ritiene invece che in applicazione della normativa vigente i dirigenti che
svolgono attività amministrativa all'estero sono soggetti al sistema di
valutazione previsto dal d.Lvo 286/99, mentre per coloro che espletano funzioni
diplomatiche e per i funzionari diplomatici all1'estero in tema di valutazione,dovrebbe
essere menzionato nel corpo del decreto il riferimento al D.P.C.M. 4/9/2001,
fatta salva l'applicazione del D.M. 24/1/03 per i funzionari diplomatici in
servizio presso il MAE.
..
................
Per queste organizzazioni
sindacali è pertanto necessario ed opportuno operare una revisione del sistema
di valutazione proposto, perché in contrasto con norme legislative e contrattuali
vigenti, anche in considerazione che a tale sistema sono connesse misure
premianti quanto afflittive e che la valutazione è destinata ad avere una
volta a regime,una sua importanza sia ai fini della attribuzione degli
incarichi sia per la determinazione del trattamento economico di risultato.
Per tali ragioni, queste
OO.SS. hanno ritenuto di interessare sull'argomento direttamente il vertice
politico dell'Amministrazione con la lettera che si allega e che si ritiene
parte integrante della nota a verbale.
Viene fatta salva ogni
libertà di iniziativa e di azione nelle sedi competenti a tutela dei diritti
dei dirigenti del MAE.
Roma 14 novembre 2003
CGIL
FP
CISL FPS
UIL PA
Settore Dirigenza
Dirigenza