Personale a Contratto a Legge italiana

Normativa  Congedi

 

In attuazione delle delega contenuta nell'art. 1, commi 138-142, della L. 23/12/1996, n. 662 ("Disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni in servizio all'estero", il cui termine è stato prorogato dall'art. 42, comma 1, della Legge 27/1271997, n. 449) il DL 103/2000 ha recepito le modifiche dell'Accordo del 1997 ed ha abrogato l'Art. 163 del DPR 18/67.

Un giorno delle festività soppresse, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo del 1997, viene conseguentemente computato tra i giorni di ferie diminuendo di fatto i giorni di congedo totali.

Pertanto, il Personale a contratto a legge italiana (con orario lavorativo di 5 giorni settimanali) ha diritto ai seguenti giorni di congedo:

25 gg annuali (per i primi tre anni);

27 gg annuali (dopo i primi tre anni);

4 gg di festività soppresse.

 

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