16 marzo 2000
DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSUNTO LOCALMENTE DALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, DAGLI UFFICI CONSOLARI E DAGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALLESTERO, AI SENSI DELLARTICOLO 4 DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1999, N. 266
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 28 luglio 1999, n. 266;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618;
VISTA la legge 13 agosto 1980, n. 462;
VISTA la legge 27 ottobre 1988, n. 470;
VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
VISTA la legge 25 agosto 1982, n. 604;
VISTA la legge 22 dicembre 1990, n. 401;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;
SENTITE le organizzazioni sindacali;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
VISTA la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;
SULLA PROPOSTA del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
1. Il titolo VI del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 è sostituito dal seguente:
"TITOLO VI
Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura.
art. 152. Contingente e durata del contratto.
Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di I categoria e gli Istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dellAmministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 1827 unità per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari ed a 450 unità per gli Istituti italiani di cultura. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dellorganizzazione del lavoro esistente negli uffici allestero.
Il contratto di assunzione è stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dellufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto.
art. 153. Assunzione di impiegati temporanei
Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura possono essere autorizzati a sostituire con impiegati temporanei, per il tempo di assenza dal servizio e comunque per periodi di tempo non superiori a sei mesi, gli impiegati a contratto che si trovino in una delle situazioni che comportano la sospensione del trattamento economico.
Per particolari esigenze di servizio, gli uffici allestero possono essere autorizzati ad assumere, nei limiti del contingente di cui allart. 152, impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi. Detti contratti sono suscettibili, stante il perdurare delle particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.
Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto di impiego.
art. 154. Regime dei contratti
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, i contratti sono regolati dalla legge locale. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dallapplicazione del presente decreto è il foro locale.
Le rappresentanze diplomatiche, o, in assenza, gli uffici consolari di prima classe accertano, sentite anche le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilità del contratto con le norme locali a carattere imperativo e assicurano in ogni caso lapplicazione delle norme locali più favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni del presente titolo. Le condizioni contrattuali devono comunque essere adeguate a garantire lassunzione degli elementi più qualificati.
art. 155. Requisiti e modalità per lassunzione
Possono essere assunti a contratto coloro che siano effettivamente residenti da almeno due anni nel Paese dove ha sede lufficio presso cui prestare servizio, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano di costituzione fisica idonea allespletamento delle mansioni per le quali debbono essere impiegati. Per le assunzioni di cui allart. 153, si prescinde dal requisito della residenza.
Le persone da assumere devono dimostrare di possedere lattitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni cui dovranno essere preposti. Nella valutazione dellattitudine si tiene conto, fra laltro, della conoscenza delle lingue italiana e locale, o veicolare, dellambiente e degli usi locali, del corso di studi effettuati e dei titoli conseguiti, nonché delle precedenti esperienze lavorative con mansioni almeno equivalenti a quelle previste dal bando di assunzione o, nel caso di impiegati in servizio, immediatamente inferiori. Anche nellambito della promozione culturale sono da considerarsi imprescindibili la conoscenza della lingua italiana e di quella locale, o veicolare eventualmente in uso nel Paese, nonché la conoscenza dellambiente e degli usi locali.
Le condizioni di cui al comma precedente sono stabilite con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le OO.SS., e sono accertate mediante idonee prove desame, che garantiscano limparzialità e la trasparenza. Il Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto sulla base del risultato delle prove. I contratti sono approvati con decreto ministeriale.
art. 156. Doveri dellimpiegato
Nel contratto sono particolarmente richiamati, fra i doveri degllimpiegato, gli obblighi: di fedeltà; di prestare la propria opera con la massima diligenza nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate; della disciplina; dellosservanza del segreto dufficio; di conformarsi nei rapporti dufficio al principio di unassidua e solerte collaborazione; di tenere nei confronti del pubblico un comportamento conforme al prestigio dellufficio allestero e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta anche privata alla dignità dellufficio; di non esercitare altre attività lavorative.
art. 157. Retribuzione
La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo di quelli dellUnione Europea, nonché da organizzazioni internazionali. Si terrà altresì conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle OO.SS. La retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a garantire lassunzione degli elementi più qualificati.
La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all'andamento del costo della vita.
La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.
La retribuzione è di norma fissata e corrisposta in valuta locale, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi. Agli effetti di cui al presente titolo, il corrispettivo in lire della retribuzione corrisposta allestero viene calcolato secondo un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dellart. 209.
art. 157 bis. Assegno per il nucleo familiare
Lassegno per il nucleo familiare è regolato dallart. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153, fatta salva lapplicazione della normativa locale se più favorevole al lavoratore.
art. 157 ter. Orario di lavoro, orario di servizio e festività
La durata normale dellorario di lavoro è fissata dal contratto, nel rispetto di quanto stabilito dallart. 154.
Gli impiegati a contratto sono tenuti a svolgere le proprie mansioni, nei limiti dellorario di lavoro stabilito dal contratto, allinterno dellorario di servizio stabilito dal capo dellufficio. Lorario di lavoro non può essere comunque superiore a quello previsto per gli impiegati di ruolo in Italia.
Il personale assunto a contratto beneficia dello stesso numero di giornate festive retribuite previste dal calendario delle festività osservate dalla sede di servizio. Qualora la normativa locale imponga la concessione di un numero superiore di giornate festive retribuite e il dipendente decida di avvalersene, il periodo di ferie di cui allart. 157 quater viene ridotto in misura corrispondente.
Per particolari esigenze di servizio il capo dellufficio può richiedere anche agli impiegati a contratto di prolungare la prestazione di lavoro oltre lorario di servizio normalmente previsto, salvo recupero da effettuarsi secondo le modalità previste per il personale in servizio nella stessa sede.
art. 157 quater. Ferie
Il periodo di ferie per il personale a contratto è di 26 giorni lavorativi, in aggiunta ai sei giorni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Sono concessi periodi superiori ove disposto dalla legislazione locale.
Il dipendente assunto ai sensi dellart. 153 ha diritto ad un periodo di ferie in proporzione alla durata del suo rapporto di impiego.
Il dipendente non può rinunciare alle ferie. Per esigenze di servizio il godimento delle ferie può essere rimandato allanno successivo. Non possono essere cumulati più di due periodi di ferie annuali.
art. 157 quinquies. Permessi
Agli impiegati a contratto a tempo indeterminato sono concessi permessi, in occasione di eventi familiari particolarmente rilevanti, determinati con decreto del Ministro degli affari esteri in misura non superiore a quella prevista per il restante personale.
Il lavoratore ha lobbligo di esibire allufficio di appartenenza regolare documentazione. Durante i permessi, egli ha diritto all'intera retribuzione per un periodo comunque non superiore a 15 giorni nellanno solare, esclusi dal computo i giorni relativi al permesso per contrarre matrimonio.
art. 157 sexies. Assenze dal servizio.
Lastensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio è regolata dalla legge italiana, salva lapplicazione della normativa locale se più favorevole alla lavoratrice.
Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, allimpiegato assente spetta lintera retribuzione per i primi 45 giorni e, nei successivi 15 giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori sei mesi senza retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di 240 giorni, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego.
Superato il periodo di prova, per gravi motivi personali o di famiglia all'impiegato può essere autorizzata unassenza dal servizio non retribuita per non più di tre mesi.
La durata complessiva di assenza dal servizio fruita ai sensi del presente articolo, eccettuati i periodi di cui al primo comma non può superare i dodici mesi in un quinquennio.
art. 158. Previdenza e assistenza
La tutela previdenziale viene assicurata nelle forme previste dalla normativa locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Ove la normativa locale non preveda alcuna forma di tutela previdenziale, o statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto possono, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri.
Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono optare per lapplicazione della legislazione previdenziale italiana.
Per quanto riguarda lassistenza sanitaria, essa viene assicurata nelle forme prescritte come obbligatorie dalla normativa locale. Nel caso la normativa locale non preveda forme di assicurazione sanitaria obbligatoria, o qualora statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto sono assicurati, per prestazioni sanitarie in caso di malattia e maternità, presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti dei livelli di assistenza garantiti in Italia dal Servizio sanitario nazionale. La polizza deve prevedere anche la copertura del coniuge, purchè convivente e a carico, e dei figli fino al 26° anno di età, purchè conviventi e a carico.
art. 158 bis. Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Gli uffici allestero sono tenuti ad assicurare gli impiegati a contratto contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle forme previste dalla legislazione locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Ove la normativa locale non preveda alcuna forma di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, o statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto sono assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti delle corrispondenti assicurazioni garantite alle analoghe categorie di impiegati in Italia.
Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono in ogni caso, su richiesta, essere assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi della legislazione italiana.
Il rapporto di lavoro è risolto in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali.
art. 159. Viaggi di servizio
In aggiunta alle spese di viaggio, allimpiegato a contratto viene corrisposta, per i viaggi di servizio, unindennità giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base in godimento o, qualora più elevata, della retribuzione base dellimpiegato a contratto con analoghe mansioni in servizio nel Paese in cui la missione è effettuata. Qualora nel paese non vi siano impiegati a contratto con analoghe mansioni, lindennità è fissata dal Ministero in riferimento ai criteri di cui allart. 157, primo comma.
art. 160. Assunzione presso altro ufficio
Nel caso di chiusura o soppressione di un ufficio allestero, lAmministrazione si impegna, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio e dalle disponibilità di bilancio, a ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso un altro ufficio allestero, fermo restando quanto previsto dallart. 166, primo comma, lettera f). Limpiegato riassunto presso altro ufficio conserva, a tutti gli effetti, la precedente anzianità di servizio ed il precedente regime contrattuale.
Limpiegato che sia cessato dal servizio per gravi e documentati motivi personali, dopo aver prestato lodevole servizio per almeno 5 anni presso un ufficio allestero, può essere autorizzato, tenuto conto delle esigenze di servizio, a svolgere le proprie mansioni presso un altro ufficio allestero entro tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente. Anche nei casi di cui al presente comma, limpiegato conserva la precedente anzianità di servizio.
Nei casi previsti dai precedenti si prescinde, nella riassunzione, dalle disposizioni di cui allart. 155. Non può in ogni caso essere riassunto limpiegato che sia cessato dal servizio ai sensi dellart. 161 e dellart. 166, primo comma, lettere a), b), c), d) ed e). Nel caso di soppressione o chiusura di Istituti italiani di cultura, la riassunzione potrà essere disposta, tenuto conto delle esigenze di servizio, anche in deroga alle dotazioni di personale a contratto stabilite per i singoli istituti con apposito decreto ministeriale.
Nei soli casi di cui al primo comma, agli impiegati a contratto viene attribuito un contributo alle spese di trasferimento nella misura determinata con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
art. 161. Cessazione dal servizio
Gli impiegati a contratto, oltre che per le cause previste dalle disposizioni del presente titolo e dalla normativa locale, cessano dal servizio il primo giorno del mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. E fatta salva la possibilità di adottare limiti differenti, qualora previsti dalla normativa locale.
art. 164. Sanzioni disciplinari
Agli impiegati a contratto può essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri dufficio, quali ad esempio:
Può essere inflitta, previa autorizzazione ministeriale, la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni nel caso di:
Nei casi di infrazioni più gravi si procede alla risoluzione del rapporto di impiego a norma dellart. 166.
Nei casi previsti dai commi precedenti lirrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta delladdebito. Allimpiegato a contratto è concesso un termine di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni.
art. 166: Risoluzione del contratto
Il contratto a tempo indeterminato può essere risolto da parte dell'impiegato con un preavviso di tre mesi, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il consenso dellufficio allestero. Da parte dell'ufficio allestero il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato inviato allinteressato, nei casi seguenti:
Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, l'ufficio allestero è tenuto ad un preavviso di tre mesi. In luogo del preavviso l'ufficio può disporre, previa autorizzazione del Ministero, l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
Il preavviso di tre mesi non è dovuto nel caso di:
In tutti i casi il rapporto di impiego è risolto previa autorizzazione ministeriale.
art. 167. Riserva di posti per gli impiegati a contratto in occasione dei concorsi per l'accesso ai ruoli organici.
In occasione dei concorsi per laccesso ai ruoli organici del Ministero degli affari esteri, il 10% dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati di nazionalità italiana con contratto a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.
I posti riservati, se non utilizzati ai sensi del comma precedente, verranno conferiti ai restanti candidati idonei.
Il personale a contratto immesso nei ruoli dovrà, entro un quadriennio dallimmissione nei ruoli, prestare servizio per almeno diciotto mesi presso lamministrazione centrale".
ART.2
1. I contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, continueranno ad applicarsi finchè gli uffici allestero non provvederanno a stipulare, previa autorizzazione ministeriale e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei nuovi contratti che recepiscano le disposizioni di cui al decreto stesso.
2. I rapporti di impiego del personale di nazionalità italiana che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è in servizio con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana continuano ad essere disciplinati dalle norme contenute nellAccordo successivo per il personale di cui allart. 1 comma 4, 3° alinea, del CCNL comparto Ministeri del 22 ottobre 1997 e nella successiva contrattazione collettiva applicabile agli impiegati a contratto.
3. Restano valide le disposizioni dei contratti di impiego del personale di cui al comma 2 relative alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché allassistenza malattia. I contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati allINPS per le assicurazioni in questione sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito lente assicuratore interessato.
4. E fatta comunque salva, per il personale di cui al comma 2, la possibilità di chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che il regime di impiego venga sottoposto integralmente alle disposizioni di cui al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente decreto. In tal caso, mutando la legge regolatrice del contratto, non sono più applicabili le norme di cui allAccordo successivo e alla successiva contrattazione collettiva applicabile agli impiegati a contratto. Analoga opzione può essere esercitata nei casi di riassunzione di cui allart. 160.
5. Il personale di cittadinanza italiana, in servizio con contratto a tempo indeterminato, o che ha già avuto almeno un rinnovo contrattuale, presso gli istituti italiani di Cultura alla data di entrata in vigore del presente decreto ha la possibilità di optare, entro sei mesi dalla stessa data, fra la sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, e pertanto sottoposto alla disciplina di cui ai commi 2 e 3, ovvero di un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge locale e pertanto sottoposto integralmente alle disposizioni di cui al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente decreto.
6. Il personale a contratto in possesso di doppia cittadinanza italiana e straniera, in servizio con contratto regolato dalla legge locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha la possibilità di optare, entro sei mesi dalla stessa data, fra la sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, e pertanto sottoposto alla disciplina di cui ai commi 2 e 3, ovvero di un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge locale e pertanto sottoposto integralmente alle disposizioni di cui al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente decreto.
7. E fatto salvo il diritto all'indennità di fine rapporto, nella misura prevista dai contratti di impiego, per gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Fatta eccezione per i contratti stipulati ai sensi del comma 4, sono altresì fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli in materia di aggiunte di famiglia previsti dai contratti in atto.
ART. 3