Comporto per malattia dipendenti pubblici

 

II diritto alla conservazione del posto di lavoro, il cosiddetto “comporto” è fissato il 18 mesi retribuiti, superati i quali se il lavoratore non è nelle condizioni di riprendere l’attività lavorativa, può richiedere un ulteriore periodo di 18 mesi non retribuito.

Superamento del periodo di comporto. Superati i periodi di assenza per malattia (18 mesi variamente retribuiti più 18 mesi non retribuiti), se il lavoratore è stato riconosciuto idoneo ad un lavoro ma non alle mansioni del proprio profilo professionale, può essere utilizzato:

1. in mansioni di diverso profilo professionale ma della stessa categoria

2. in categoria diversa – con il consenso dell’interessato – compatibilmente con la disponibilità del posto in pianta organica

Concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto tutte le assenze di malattia il ricovero ospedaliero, in day hospital, i periodi di convalescenza, le visite specialistiche se imputate a malattia.

Giorni festivi o non lavorativi. Nel calcolo delle assenze vanno considerati anche tutti i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di malattia.

Nell’ipotesi che l’ultimo giorni di malattia cada di venerdì ed il lavoratore riprenda servizio il lunedì successivo le giornate di sabato (qualora non lavorativo) e di domenica non vanno conteggiate.

Malattia tra il venerdì e il lunedì. Qualora, invece, la malattia termini il venerdì e venga presentato un nuovo certificato medico con decorrenza dal lunedì successivo, anche il sabato non lavorativo e la domenica vanno conteggiati come malattia e quindi nel periodo di comporto.

Sospensione del periodo di comporto. In base a numerose sentenze della Corte di Cassazione, il lavoratore al fine di sospendere il decorso del periodo di comporto, può chiedere che un periodo di assenza venga imputato ad altro titolo, ad esempio come ferie, con l’avvertenza, però, che il periodo di conversione dell’assenza per malattia in assenza per ferie deve necessariamente precedere la scadenza del periodo di comporto.

L’accoglimento della richiesta del lavoratore può essere rifiutata dall’amministrazione di appartenenza, la quale le può rimandare ad altra data. In tal caso, il lavoratore, sempre su richiesta, al termine del periodo di comporto ha diritto di fruire delle ferie maturate e non godute, purchè la richiesta sia formulata durante il periodo di comporto.

Esclusione di periodi di assenza dal comporto. Alcuni periodi di malattia sono esclusi dal computo del comporto

Per legge non vanno computate:

· le assenze per malattie determinate come causa diretta da gravidanza o puerperio

· l’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria

· l’aborto spontaneo o terapeutico, purché intervenuto prima del 180° giorni dall’inizio della gestazione; dopo il 180° giorno si considera parto con il conseguente diritto al congedo per maternità

· le assenze per malattie imputabili al datore di lavoro per violazione degli obblighi di sicurezza; l’onere della prova è in capo al lavoratore

· il periodo di convalescenza in caso di TBC per un massimo di 6 mesi dalla data di dimissione

· le giornate di degenza ospedaliera per il prelievo del sangue midollare e quelle successive al ricovero nei casi di donazione di midollo osseo

Per contratto sono escluse dal computo del comporto:

· le assenze per infortunio e malattie professionali

· le assenze dal servizio per l’effettuazione di terapie salvavita come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per i soggetti affetti da AIDS ecc. Inoltre, ai lavoratori che si trovano in tali situazioni i datori di lavoro favoriscono l’effettuazione delle terapie e delle visite specialistiche mediante un’idonea articolazione dell’orario di lavoro.

È utile una precisazione: è il particolare tipo di terapia salvavita, o assimilabile e/o temporaneamente o parzialmente invalidante a qualificare la gravità della patologia.

Non esiste dunque, allo stato, una elencazione e/o specificazione delle c.d. “gravi patologie”, mentre la gravità della patologia non può, in ogni caso, ritenersi rimessa alla valutazione discrezionale del Dirigente competente ad autorizzare l’assenza per malattia, ma deve essere accertata e certificata dal personale sanitario competente.

La gravità della patologia deve necessariamente essere collegata all’effettuazione di terapie che, per la loro natura e/o per le modalità di svolgimento possano risultare temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per il dipendente.

Il dipendente dovrà quindi produrre una certificazione medica attestante sì la grave patologia, ma anche la prescrizione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. I due elementi devono dunque coesistere.

Ne consegue che l’assenza per malattia retribuita in caso di grave patologia è inerente esclusivamente a giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e giorni assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.

Pertanto ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi, rientra nel calcolo del periodo di comporto.

Calcolo del periodo di comporto. Al fine di calcolare il periodo di comporto, per i lavoratori dei comparti pubblici, dall’ultimo giorno di assenza per malattia si risale ai tre anni precedenti per verificare il rispetto del limite massimo consentito per le assenze retribuite che è pari a 18 mesi.

Superati i 18 mesi retribuiti, su domanda del dipendente, possono essere concessi ulteriori 18 mesi non retribuiti (anche in modo frazionato).

Prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza non retribuita, l’Amministrazione procede all’accertamento delle reali condizioni di salute del dipendente tramite la ASL, con lo scopo di verificare la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

Se il lavoratore è stato riconosciuto idoneo ad un lavoro ma non alle mansioni del proprio profilo professionale può essere utilizzato in:

· mansioni di diverso profilo, ma stessa categoria;

· in categoria diversa (con consenso dell’interessato) compatibilmente con disponibilità organica.

Il punto di partenza

Per fare il conteggio è necessario porre la massima attenzione alla data di inizio dell’ultimo evento morboso.

Come fare a decifrare il punto di partenza, dal quale fare un passo indietro lungo tre anni, nel caso in cui l’ultimo certificato medico sia la continuazione di un altro periodo di malattia precedente?

E come comportarsi nel caso in cui tra l’ultimo certificato medico e quello precedente non vi sia alcuna interruzione e l’ultimo dei due riporti la specifica di inizio e non di continuazione?

Proviamo a chiarire con qualche esempio:

Esempio 1

Penultimo certificato medico che riporta inizio malattia dal 13 aprile 2015 al 4 maggio 2015.

Ultimo certificato medico che riporta inizio malattia dal 5 maggio 2015 all’8 maggio 2015.

Il punto di partenza dal quale andare a ritroso di tre anni, ed iniziare il conteggio dei 18 mesi, potrebbe ragionevolmente ritenersi il 5 maggio 2015 e non il 13 aprile 2015, essendo l’ultimo evento morboso nuovo e diverso rispetto al precedente.

Non potendosi conoscere la patologia legata all’assenza, un nuovo inizio deve far pensare ad una assenza legata ad una patologia differente e, quindi, rinvenibile in un nuovo evento morboso.

Esempio 2

Penultimo certificato medico che riporta inizio malattia dal 13 aprile 2015 al 4 maggio 2015.

Ultimo certificato medico che riporta continuazione malattia dal 5 maggio 2015 all’8 maggio 2015.

Il punto di partenza, in questo caso, è la data del 13 aprile 2015; tuttavia, va aggiunto che la compilazione fatta in questo modo può essere foriera di cattiva interpretazione atteso che, trattandosi di continuazione di malattia, la data di inizio dell’ultimo evento avrebbe dovuto essere conservata al 13 aprile e non già al 5 maggio.

Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, attestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie.

In tali giornate il dipendente ha diritto all’intero trattamento economico previsto dai rispettivi CCNL.

2. L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medicolegali delle Aziende sanitarie locali o dagli istituti o strutture accreditate o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.

3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.

4. I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi precedenti, sono debitamente certificati dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale o dagli istituti o strutture accreditate ove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente.

5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti.

6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l’effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale.

 

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