Comporto per
malattia dipendenti pubblici
II diritto alla conservazione del posto
di lavoro, il cosiddetto “comporto” è fissato il 18 mesi retribuiti,
superati i quali se il lavoratore non è nelle condizioni di
riprendere l’attività lavorativa, può richiedere un ulteriore
periodo di 18 mesi non retribuito.
Superamento del periodo di comporto. Superati i periodi di
assenza per malattia (18 mesi variamente retribuiti più 18 mesi non
retribuiti), se il lavoratore è stato riconosciuto idoneo ad un
lavoro ma non alle mansioni del proprio profilo professionale, può
essere utilizzato:
1. in mansioni di diverso profilo professionale ma della stessa
categoria
2. in categoria diversa – con il consenso dell’interessato –
compatibilmente con la disponibilità del posto in pianta organica
Concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di
malattia nel periodo di comporto tutte le assenze di malattia il
ricovero ospedaliero, in day hospital, i periodi di convalescenza,
le visite specialistiche se imputate a malattia.
Giorni festivi o non lavorativi. Nel calcolo delle assenze
vanno considerati anche tutti i giorni festivi o non lavorativi
compresi nel periodo di malattia.
Nell’ipotesi che l’ultimo giorni di malattia cada di venerdì ed il
lavoratore riprenda servizio il lunedì successivo le giornate di
sabato (qualora non lavorativo) e di domenica non vanno conteggiate.
Malattia tra il venerdì e il lunedì. Qualora, invece, la
malattia termini il venerdì e venga presentato un nuovo certificato
medico con decorrenza dal lunedì successivo, anche il sabato non
lavorativo e la domenica vanno conteggiati come malattia e quindi
nel periodo di comporto.
Sospensione del periodo di comporto. In base a numerose
sentenze della Corte di Cassazione, il lavoratore al fine di
sospendere il decorso del periodo di comporto, può chiedere che un
periodo di assenza venga imputato ad altro titolo, ad esempio come
ferie, con l’avvertenza, però, che il periodo di conversione
dell’assenza per malattia in assenza per ferie deve necessariamente
precedere la scadenza del periodo di comporto.
L’accoglimento della richiesta del lavoratore può essere rifiutata
dall’amministrazione di appartenenza, la quale le può rimandare ad
altra data. In tal caso, il lavoratore, sempre su richiesta, al
termine del periodo di comporto ha diritto di fruire delle ferie
maturate e non godute, purchè la richiesta sia formulata durante il
periodo di comporto.
Esclusione di periodi di assenza dal comporto. Alcuni periodi
di malattia sono esclusi dal computo del comporto
Per legge non vanno computate:
· le assenze per malattie determinate come causa diretta da
gravidanza o puerperio
· l’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria
· l’aborto spontaneo o terapeutico, purché intervenuto prima del
180° giorni dall’inizio della gestazione; dopo il 180° giorno si
considera parto con il conseguente diritto al congedo per maternità
· le assenze per malattie imputabili al datore di lavoro per
violazione degli obblighi di sicurezza; l’onere della prova è in
capo al lavoratore
· il periodo di convalescenza in caso di TBC per un massimo di 6
mesi dalla data di dimissione
· le giornate di degenza ospedaliera per il prelievo del sangue
midollare e quelle successive al ricovero nei casi di donazione di
midollo osseo
Per contratto sono escluse dal computo del comporto:
· le assenze per infortunio e malattie professionali
· le assenze dal servizio per l’effettuazione di terapie salvavita
come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento
riabilitativo per i soggetti affetti da AIDS ecc. Inoltre, ai
lavoratori che si trovano in tali situazioni i datori di lavoro
favoriscono l’effettuazione delle terapie e delle visite
specialistiche mediante un’idonea articolazione dell’orario di
lavoro.
È utile una precisazione: è il particolare tipo di terapia
salvavita, o assimilabile e/o temporaneamente o parzialmente
invalidante a qualificare la gravità della patologia.
Non esiste dunque, allo stato, una elencazione e/o specificazione
delle c.d. “gravi patologie”, mentre la gravità della patologia non
può, in ogni caso, ritenersi rimessa alla valutazione discrezionale
del Dirigente competente ad autorizzare l’assenza per malattia, ma
deve essere accertata e certificata dal personale sanitario
competente.
La gravità della patologia deve necessariamente essere collegata
all’effettuazione di terapie che, per la loro natura e/o per le
modalità di svolgimento possano risultare temporaneamente e/o
parzialmente invalidanti per il dipendente.
Il dipendente dovrà quindi produrre una certificazione medica
attestante sì la grave patologia, ma anche la prescrizione di
terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. I due elementi
devono dunque coesistere.
Ne consegue che l’assenza per malattia retribuita in caso di grave
patologia è inerente esclusivamente a giorni di ricovero ospedaliero
o di day hospital e giorni assenza dovuti alle conseguenze
certificate delle terapie.
Pertanto ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali
ipotesi, rientra nel calcolo del periodo di comporto.
Calcolo del periodo di comporto. Al fine di calcolare il
periodo di comporto, per i lavoratori dei comparti pubblici,
dall’ultimo giorno di assenza per malattia si risale ai tre anni
precedenti per verificare il rispetto del limite massimo consentito
per le assenze retribuite che è pari a 18 mesi.
Superati i 18 mesi retribuiti, su domanda del dipendente, possono
essere concessi ulteriori 18 mesi non retribuiti (anche in modo
frazionato).
Prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza non retribuita,
l’Amministrazione procede all’accertamento delle reali condizioni di
salute del dipendente tramite la ASL, con lo scopo di verificare la
sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Se il lavoratore è stato riconosciuto idoneo ad un lavoro ma non
alle mansioni del proprio profilo professionale può essere
utilizzato in:
· mansioni di diverso profilo, ma stessa categoria;
· in categoria diversa (con consenso dell’interessato)
compatibilmente con disponibilità organica.
Il punto di partenza
Per fare il conteggio è necessario porre la massima attenzione alla
data di inizio dell’ultimo evento morboso.
Come fare a decifrare il punto di partenza, dal quale fare un passo
indietro lungo tre anni, nel caso in cui l’ultimo certificato medico
sia la continuazione di un altro periodo di malattia precedente?
E come comportarsi nel caso in cui tra l’ultimo certificato medico e
quello precedente non vi sia alcuna interruzione e l’ultimo dei due
riporti la specifica di inizio e non di continuazione?
Proviamo a chiarire con qualche esempio:
Esempio 1
Penultimo certificato medico che riporta inizio malattia dal 13
aprile 2015 al 4 maggio 2015.
Ultimo certificato medico che riporta inizio malattia dal 5 maggio
2015 all’8 maggio 2015.
Il punto di partenza dal quale andare a ritroso di tre anni, ed
iniziare il conteggio dei 18 mesi, potrebbe ragionevolmente
ritenersi il 5 maggio 2015 e non il 13 aprile 2015, essendo l’ultimo
evento morboso nuovo e diverso rispetto al precedente.
Non potendosi conoscere la patologia legata all’assenza, un nuovo
inizio deve far pensare ad una assenza legata ad una patologia
differente e, quindi, rinvenibile in un nuovo evento morboso.
Esempio 2
Penultimo certificato medico che riporta inizio malattia dal 13
aprile 2015 al 4 maggio 2015.
Ultimo certificato medico che riporta continuazione malattia dal 5
maggio 2015 all’8 maggio 2015.
Il punto di partenza, in questo caso, è la data del 13 aprile 2015;
tuttavia, va aggiunto che la compilazione fatta in questo modo può
essere foriera di cattiva interpretazione atteso che, trattandosi di
continuazione di malattia, la data di inizio dell’ultimo evento
avrebbe dovuto essere conservata al 13 aprile e non già al 5 maggio.
Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti
terapie salvavita
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come
ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse
assimilabili, attestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono
esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della
maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero
ospedaliero o di day – hospital, nonché i giorni di assenza dovuti
all’effettuazione delle citate terapie.
In tali giornate il dipendente ha diritto all’intero trattamento
economico previsto dai rispettivi CCNL.
2. L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie
richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere
rilasciata dalle competenti strutture medicolegali delle Aziende
sanitarie locali o dagli istituti o strutture accreditate o dalle
strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.
3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza
dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti
incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per
ciascun anno solare.
4. I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, alle terapie
e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi precedenti,
sono debitamente certificati dalle competenti strutture del Servizio
Sanitario Nazionale o dagli istituti o strutture accreditate ove è
stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente.
5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è
attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della
stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti.
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per
l’effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente
alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto
collettivo nazionale.
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