Accordo Quadro tra l’Amministrazione degli Affari Esteri e le Organizzazioni Sindacali sull’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro presso l’Amministrazione centrale, ai sensi di quanto disposto dai Contratti collettivi nazionali del comparto ministeri e dall’articolo 16 del Contratto collettivo integrativo del ministero degli affari esteri
Il presente Accordo sull’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro è concluso ai sensi di quanto disposto dall’articolo 16 del Contratto collettivo integrativo del MAE, firmato il 3 agosto 2000 tra l’Amministrazione e le OO.SS..
La disciplina qui contenuta costituisce il quadro di riferimento per gli specifici accordi di livello che saranno negoziati a livello di Centri di responsabilità con i soggetti titolari della contrattazione integrativa di cui all’articolo 8 del CCNL 1998-2001.
A tal fine, dopo la firma del presente Accordo, ciascun Centro di responsabilità provvederà ad avviare le trattative con i soggetti sindacali di cui sopra per la definizione dei singoli Accordi.
Ferma restando la competenza a disciplinare nel dettaglio i singoli istituti del presente Accordo quadro, le Parti convengono di dare applicazione immediata ai seguenti punti:
- punto 4 (articolazione dell’orario di lavoro) escluso il sub punto "orario plurisettimanale";
- punto 8 (attività di formazione) con gli effetti retroattivi previsti al punto 18 del presente Accordo quadro.
Oltre ai punti summenzionati del presente Accordo quadro, nelle more di definizione degli accordi di livello si continuerà ad applicare la disciplina precedentemente dettata in materia dalla Circolare MAE n. 7/97 per quanto compatibile con le modifiche legislative nel frattempo intervenute.
Dal momento in cui i singoli Centri di Responsabilità provvederanno a concludere i rispettivi accordi di livello la suddetta circolare cesserà di essere applicata limitatamente agli aspetti disciplinati dal presente Accordo quadro.
A seguito della conclusione dei singoli accordi, la Direzione Generale per il Personale provvederà a renderli noti con comunicazione circolare e fornirà, con mezzi idonei, le opportune istruzioni di coordinamento della materia.
Il personale destinatario del presente Accordo è quello appartenente alle aree di inquadramento previste dall’articolo 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001, comparto Ministeri in servizio presso gli uffici dell’Amministrazione Centrale del Ministero degli Affari Esteri.
Per "orario di servizio" si intende l’arco temporale entro il quale l’Amministrazione assicura la funzionalità dei propri uffici e l’erogazione dei servizi all’utenza.
Tale arco temporale, articolato su cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, inizia alle 08:00 e termina alle 18:00 per tutti gli uffici.
Per "uffici che derogano al normale orario di servizio" si intendono gli uffici che, in considerazione della natura del servizio prestato rientrino nelle ipotesi di cui all’art. 22, comma 1 L. 724/94, ammessi, con atto organizzativo del Direttore Generale per il Personale, previa informativa alle OO. SS., ad operare oltre l’orario di servizio precedentemente definito.
In sede di prima applicazione tali Uffici sono indicati nell’allegato 1 non avente natura negoziale. Le Parti convengono che l’allegato 1 vale come informativa alle Organizzazioni Sindacali per l’adozione dell’atto organizzativo previsto nel presente articolo.
Per "orario di lavoro" si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa contrattuale, di 36 ore medie settimanali, nell’ambito dell’orario di servizio di cui sopra.
Per "fascia oraria di massima operatività" si intende un arco temporale entro il quale viene assicurata, all’interno dell’orario di servizio e per tutte le tipologie di articolazione dell’orario di lavoro, la presenza di tutto il personale di cui al presente Accordo presso l’Amministrazione.
All’articolazione dell’orario ordinario di lavoro si provvede ai sensi della vigente normativa contrattuale di comparto, utilizzando in maniera programmata e in forma combinata le diverse modalità organizzative dell’orario stesso, previste dall’Accordo successivo sull’orario di lavoro stipulato il 12 gennaio 1996.
L’orario ordinario di lavoro, secondo quanto disposto in materia dalla contrattazione collettiva nazionale (art. 19 CCNL 1994-97) e dall’art. 22, comma 2 L. 724/94 è fissato in 36 ore settimanali, articolate su cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, per una prestazione giornaliera di 7 ore e 12 minuti.
Le tre tipologie alternative dell’orario ordinario di lavoro presso la sede centrale sono:
Orario flessibile. Tale tipologia si configura nel contesto dei limiti orari di entrata e di uscita previsti dall’orario di servizio (08:00-18:00) e prevede una fascia di flessibilità in entrata dalle ore 07:30 alle ore 09:00-09:30;
Nell’ambito dell’orario flessibile va assicurata una fascia oraria di massima operatività fra le ore 09.00-09:30 e le ore 13.00-13:30, nella quale tutti i dipendenti che organizzano il proprio orario di lavoro secondo la tipologia della flessibilità debbono essere presenti presso l’Amministrazione. In caso di adozione di questa tipologia di orario, ferma restando la garanzia della prestazione lavorativa durante la fascia di massima operatività, va assicurato il completamento dell’orario ordinario di lavoro di 7 ore e 12 minuti giornalieri, nell’ambito delle 36 ore medie settimanali. Tale completamento sarà assicurato mediante prestazione lavorativa da corrispondersi normalmente durante l’orario di servizio o, per gli uffici autorizzati diversamente e previo consenso dell’interessato, anche oltre l’orario di servizio.
Turnazioni. Tale tipologia è da attivarsi nel caso di attività i cui risultati non siano conseguibili mediante l’adozione di altre tipologie di orario. Come disciplinato dall’Accordo successivo, la turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio. Si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione ed eventualmente con parziale sovrapposizione, l’intera durata del servizio. Nell’ambito di tale tipologia, saranno da considerarsi ore di lavoro straordinario solo le ore di lavoro prestate in eccesso all’obbligazione contrattuale di 36 ore medie settimanali.
Orario plurisettimanale. Tale tipologia, come definita dall’articolo 2 dell’Accordo sull’orario di lavoro stipulato il 12 gennaio 1996, è attuabile in relazione a prevedibili esigenze di servizio presso determinati uffici e consiste nel ricorso a calendari di lavoro plurisettimanali, con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore, secondo una programmazione individuata contestualmente di anno in anno che tenga conto dei periodi di maggiore e minore concentrazione dell’orario della durata di norma non superiore alle 13 settimane.
L’adozione delle diverse tipologie di orario di lavoro sarà oggetto di accordo a livello di Centri di responsabilità secondo quanto previsto dal CCNL 1998-2001 e di quanto indicato nell’articolo 1 del presente Accordo.
Secondo quanto previsto dall’Accordo successivo, qualora la prestazione lavorativa giornaliera, il cui limite massimo è di 9 ore, ecceda le sei ore continuative, il personale, purché non turnista ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno trenta minuti per la pausa.
In sede di accordi a livello di Centro di responsabilità potranno essere disciplinate diversamente le pause per i dipendenti che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 7, comma 3 D.lgs 165/01.
Secondo quanto disposto dall’articolo 25 del CCNL 1998-2001, nonché dall’articolo 16 del CCI di Ministero, al personale in servizio in Italia adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi di orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata una riduzione d’orario fino a raggiungere le 35 ore settimanali, a condizione:
In presenza di entrambe le suddette condizioni l’Amministrazione e le OO.SS. concordano di riservare la suddetta riduzione a 35 ore presso l’Amministrazione centrale al personale coinvolto in regimi di turnazione particolarmente gravosi ed applicato presso uffici autorizzati a organizzare la propria articolazione dell’orario di servizio oltre le ore 18:00.
La riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore, che dovrà essere formalmente richiesta da ogni singolo dipendente, sarà autorizzata dal dirigente responsabile dell’ufficio solo in presenza delle condizioni previste al presente articolo.
In aderenza a quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 26 del CCNL 1998-2001, nonché dall’articolo 6 dell’Accordo in materia di orario di lavoro stipulato il 12 gennaio 1996, la formazione è da considerarsi a tutti gli effetti attività lavorativa se svolta al di fuori della sede di servizio, ivi compreso il tempo di percorrenza necessario al dipendente per recarsi dalla sede di lavoro al luogo di formazione.
Ai fini del computo del tempo di percorrenza tra l’Ufficio di appartenenza ed il luogo di formazione, l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali concordano di fissare tale tempo di percorrenza in complessivi 30 minuti. Il medesimo tempo viene previsto per il percorso di rientro nel solo caso di ritorno in servizio presso l’ufficio di appartenenza per un periodo minimo di almeno 2 ore.
Per le attività di formazione svolte presso l’Istituto Diplomatico, sempre all’interno del tempo massimo di percorrenza previsto sopra, si terrà conto dell’effettivo tempo impiegato con l’ausilio dei sistemi informatizzati di rilevazione dell’orario ivi installati.
Nel caso in cui i dipendenti frequentino corsi di formazione in orari precedenti l’effettivo accesso in ufficio, verrà considerato tempo di percorrenza solamente quello necessario per recarsi dal centro di formazione all’ufficio di appartenenza.
L’articolo 30 del CCNL 1998-2001 e l’art. 26 del CCNL integrativo 1998-2001 hanno sottolineato la natura residuale del lavoro straordinario che, in ogni caso, non può e non deve essere utilizzato quale strumento di programmazione dell’attività degli uffici. Dal momento che il predetto art. 30 prevede una progressiva riduzione delle somme destinate alla remunerazione del lavoro straordinario, i Centri di responsabilità, nella definizione della materia al proprio livello dovranno tenere conto di tali riduzioni ed articolare l’organizzazione ed il lavoro degli Uffici di conseguenza.
10. Riposi compensativi
In linea con l’articolo 26 del Contratto collettivo nazionale integrativo del CCNL, si ribadisce che la prestazione di lavoro straordinario deve essere espressamente autorizzata dal dirigente responsabile dell’ufficio sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Amministrazioni.
Per coloro che non aderiscono alla disciplina della banca delle ore, le prestazioni di ore di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo, a richiesta dell’interessato, a riposi compensativi da fruire entro quattro mesi compatibilmente con le prioritarie esigenze organizzative dell’ufficio di appartenenza e le necessità dei dipendenti interessati.
In applicazione dell’articolo 27 del Contratto collettivo nazionale integrativo del CCNL, al fine di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario preventivamente autorizzate con retribuzioni compensative ovvero con recuperi orari compensativi, può essere istituita la banca delle ore nella quale è previsto un conto individuale per ciascun dipendente. Il funzionamento della banca delle ore è il seguente.
- Conto ore: nel conto ore confluiscono, su richiesta dell’interessato, le ore di prestazione di lavoro straordinario, prestate oltre il limite di 4 ore mensili, formalmente autorizzate dal dirigente responsabile dell’ufficio.
- Limite temporale massimo di fruibilità del conto ore: le ore accantonate possono essere, fruite entro l’anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento compensativo, questo deve avvenire entro il mese di dicembre.
- Modalità di fruizione del conto ore: le ore accantonate possono essere richieste da ciascun dipendente o sotto forma di retribuzione, con l’esclusione delle maggiorazioni previste all’art. 26, comma 4 del CCNL integrativo 1998-2001, o come permessi compensativi. In tali casi, le maggiorazioni di cui all’art. 26 CCNL integrativo 1998-2001 vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa in rapporto alle ore accantonate.
Fermo restando il limite massimo di fruibilità del conto ore, in fase di prima applicazione i CDR, previo consenso degli interessati, potranno sperimentare modalità di recuperi orari da articolarsi su periodi semestrali.
L’Amministrazione, a domanda del dipendente, assicura l’utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione. In ogni caso i recuperi compensativi vanno goduti durante il periodo di servizio del dipendente presso l’Amministrazione centrale e prima del trasferimento all’estero.
- Modalità di adesione all’istituto: i dipendenti che intendano aderire alla banca delle ore devono manifestare espressamente la loro volontà in tale senso al Capo Ufficio entro:
- trenta giorni dall’inizio di ciascun anno, oppure
- trenta giorni dalla data di rientro dal servizio prestato all’estero. Scaduti inutilmente tali termini troverà applicazione la disciplina ordinaria di cui all’articolo precedente.
Tale manifestazione di volontà varrà come adesione all’istituto per l’anno di riferimento e dovrà essere rinnovata espressamente di anno in anno.
In sede di prima applicazione l’adesione all’istituto va comunicata entro trenta giorni dalla sottoscrizione degli Accordi di CDR .
L’Amministrazione promuoverà, con cadenza semestrale, incontri con le Organizzazioni sindacali finalizzati al monitoraggio dell’andamento della banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese a favorirne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. L’Amministrazione provvederà a predisporre un sistema di evidenziazione delle ore accantonate dai dipendenti che aderiranno a tale istituto.
12. Reperibilità
In linea con l’art. 8 dell’Accordo successivo l’istituto della reperibilità, durante le ore o le giornate eccedenti l’orario ordinario di lavoro, è attivabile soltanto per assicurare lo svolgimento di essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l’adozione di altre forme di articolazione dell’orario previste nel presente Accordo, e, comunque, dovrà essere limitato agli Uffici autorizzati ad organizzare il proprio orario di servizio oltre l’orario ordinario previsto per il MAE.
In caso di specifici eventi internazionali e comunitari che comportino un maggiore impegno dell’Amministrazione, caso per caso, per periodi non superiori ad un semestre e previa informativa alle OO. SS., anche altri Uffici potranno essere autorizzati con atto organizzativo del Direttore Generale per il Personale a fare uso di tale istituto.
Ai sensi di quanto disposto dall’Accordo successivo la reperibilità è così disciplinata:
- il periodo massimo di reperibilità è fissato in 12 ore consecutive;
- ciascun dipendente non può di norma essere collocato in reperibilità per più di sei volte al mese e per più di due domeniche nell’arco di un mese;
- nell’articolazione dei turni di reperibilità va assicurata la rotazione tra più soggetti, anche volontari;
- in caso di chiamata in servizio, l’attività prestata, che non può comunque eccedere le 6 ore giornaliere, viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con un recupero orario. In tale ultima ipotesi troverà applicazione la disciplina prevista all’art. 6, comma 2 dell’Accordo successivo.
Nel caso di svolgimento di turni di reperibilità senza chiamata in servizio, trovano applicazione le modalità retributive previste all’articolo 8, comma 4 dell’Accordo successivo, che rinvia alla contrattazione integrativa in materia di Fondo unico di Amministrazione (articoli 31 e 32 del CCNL 1998-2001).
La reperibilità senza chiamata in servizio, anche se cadente in giorni pre-festivi o festivi, dà diritto alle eventuali indennità previste dalla contrattazione integrativa annuale in materia di Fondo unico di amministrazione. In alternativa, a richiesta del dipendente, le indennità previste per la reperibilità possono essere trasformate in riposi compensativi ed in tal caso l’indennità non è dovuta.
13. Disposizioni relative a particolari categorie di dipendenti
Nell’articolazione dell’orario di lavoro dovrà essere tenuto presente quanto disposto dall’articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di favorire, compatibilmente con le esigenze organizzative degli uffici, i dipendenti in particolare situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare, ai quali su richiesta degli stessi, anche indipendentemente dall’orario di ufficio di applicazione, dovranno, essere concesse facilitazioni nell’applicazione degli istituti previsti nell’ambito della generale disciplina relativa all’orario, con particolare riferimento all’orario flessibile.
14. Applicazione dell’Accordo per i dipendenti con contratto a tempo parziale
Per i dipendenti assunti con contratto a tempo parziale, il presente Accordo e gli accordi di livello dovranno essere applicati tenendo presente la specialità del rapporto, nonché le norme legislative e le disposizioni contrattuali applicabili (D.lgs 61/2000, articolo 22 del CCNL 98/2001, articoli 22 e 23 del CCNL Integrativo 98/2001).
In nessun caso il presente Accordo e gli accordi di livello potranno generare obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalle citate disposizioni legislative e contrattuali.
15. Recuperi
I recuperi per permessi brevi concessi al personale secondo quanto previsto dall’articolo 20 del CCNL Ministeri 1994-97 o per ritardi sull’orario di inizio del lavoro devono essere programmati ed autorizzati dal responsabile dell’ufficio contemperando le prioritarie esigenze di servizio con le necessità dei dipendenti interessati.
In via ordinaria, i periodi temporali da recuperare dovranno di norma consistere in gruppi di almeno un’ora e trenta minuti da prestarsi nelle ore pomeridiane durante l’orario di servizio. Per gli Uffici autorizzati diversamente e previo consenso dell’interessato, tale recupero potrà svolgersi anche oltre l’orario di servizio.
Nei casi summenzionati sussiste l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo o si è fruito del permesso breve. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato entro tale termine si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio.
16. Coordinamento delle tipologie di orario
Il coordinamento delle diverse tipologie di orario e la loro rispondenza alle finalità istituzionali dell’Amministrazione, verranno assicurate dalla Direzione generale per il personale, presso la quale ciascun Ufficio dirigenziale generale dovrà far pervenire entro il 15 dicembre di ogni anno il quadro programmatico dell’orario di tutti i propri uffici.
Per il tramite dell’Unità per i rapporti sindacali (URS) della Direzione Generale per il Personale, un prospetto globale sarà trasmesso alle Organizzazioni Sindacali, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del CCNL 1998-2001.
La Direzione generale per il personale indirà nel corso dell’anno apposite riunioni di coordinamento con gli Uffici di livello dirigenziale generale per una puntuale verifica dell’andamento delle diverse tipologie di orario e per promuovere d’intesa con le OO.SS. eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
17. Applicazione dell’Accordo quadro a livello di Direzioni Generali ed altre Strutture dirigenziali generali.
Entro 15 giorni dalla conoscenza formale del presente Accordo quadro le Direzioni Generali e le altre Strutture dirigenziali generali provvederanno ad avviare le trattative con i soggetti titolari della contrattazione integrativa di cui all’articolo 8 del CCNL 1998-2001, al fine di disciplinare le modalità attuative dell’Accordo quadro.
Per consentire il monitoraggio nell’applicazione dell’Accordo quadro, ogni Direzione Generale e Struttura dirigenziale generale comunicherà alla DGPE – URS le attività svolte in materia.
18. Entrata in vigore.
Il presente Accordo quadro, sul quale è stato acquisito anche il parere favorevole della Commissione per le Pari opportunità in data 26.2.2002, entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione, salvo che per il punto 8 (attività di formazione) per il quale le Parti concordano l’applicazione con efficacia retroattiva dall’inizio dei corsi di formazione per l’anno in corso iniziati nel novembre 2001.
19. Oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo quadro e degli Accordi a livello di Centri di Responsabilità.
All’applicazione del presente Accordo quadro e degli Accordi a livello di CDR si farà fronte senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. L’eventuale retribuzione degli istituti contrattuali previsti, quali turnazioni e reperibilità sarà subordinata alle disponibilità finanziarie del Fondo unico di amministrazione ex artt. 31 e 32 del CCNL 1998-2001.
Roma, 20 marzo 2002
Le Parti:
Il Delegato dell’Amministrazione
Il Direttore Generale per il Personale
Ambasciatore Giovanni DOMINEDÒ
(firmato)
CGIL Esteri (firmato)
CISL Esteri (firmato)
UIL Esteri (firmato)
CISAL Intesa Esteri (non firmato)
UGL ANDCD Esteri (firmato)
UNSA SICISMAE (firmato)
Allegato 1
INFORMAZIONE PREVENTIVA
alle OO. SS. in materia di criteri generali per l’organizzazione e la disciplina degli uffici, ai sensi dell’art. 6, lettera A) del CCNL 1998-2001, dell’art. 4 lettera A) del Contratto collettivo integrativo MAE 1998-2001 sottoscritto il 3.8.2000 e del punto 3, comma 2 dell’Accordo quadro in materia di orario di lavoro sottoscritto dall’Amministrazione e le OO. SS. in data 20.3.2002 .
Lista degli Uffici in deroga all’orario normale di servizio
Salvo diversa indicazione le segreterie e le intere strutture si intendono non comprensive dell’archivio e non comprensive delle unità aventi compiti amministrativi.
Gabinetto del Ministro ed Uffici di diretta collaborazione Intera struttura
Segretario Generale Segreteria, Unità di Coordinamento, Unità di Crisi, Ufficio I
Cerimoniale diplomatico della Repubblica Segreteria, Ufficio III
Ispettorato Generale Segreteria
Direzione Generale per il Personale Segreteria
Direzione Generale per gli Affari Amministrativi, il Bilancio ed il Patrimonio
Segreteria Autoparco ed Uff. VI
Servizio Stampa Intero Servizio
Servizio per l’Informatica, le Comunicazione e la Cifra Segreteria, Ufficio I, Ufficio II, Ufficio III
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo Segreteria
Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione
Culturale Segreteria
Direzione Generale per gli Italiani all’estero e le Politiche
Migratorie Segreteria
Centro Visti
Direzione Generale per gli Affari politici Segreteria
Direzione Generale per la Cooperazione economica
Multilaterale e Finanziaria Segreteria
Direzione Generale per i Paesi dell’Europa Segreteria
Direzione Generale per i Paesi delle Americhe Segreteria
Direzione Generale per i Paesi del Mediterraneo e del
Medio oriente Segreteria
Direzione Generale per i paesi dell’Africa Sub sahariana Segreteria
Direzione Generale per i Paesi dell’Asia, Oceania e Pacifico Segreteria
Direzione Generale per l’integrazione europea Segreteria, Segreteria Ufficio IV, Sala COREU
DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL CISL UIL E NOTA A VERBALE FAS/CISAL-FAS ESTERI