Accordo Quadro tra l’Amministrazione degli Affari Esteri e le Organizzazioni Sindacali sull’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro presso le Rappresentanze Diplomatiche, gli Uffici Consolari e gli Istituti Italiani di Cultura all’Estero

 

Titolo I

(Portata dell’accordo, criteri direttivi, ambito oggettivo e soggettivo, definizioni)

 

1. Portata dell’accordo e criteri direttivi

Il presente accordo sull’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro è concluso ai sensi di quanto disposto dall’articolo 16 del Contratto collettivo integrativo del MAE, firmato il 3 agosto 2000 tra l’Amministrazione e le OO.SS. e dell’art. 9 dell’Accordo successivo sulle tipologie di orario di lavoro sottoscritto il 16 gennaio 1996 che prevede la facoltà di disciplinare diversamente l’attività degli Uffici all’estero.

La disciplina qui contenuta costituisce il quadro di riferimento per gli specifici accordi decentrati che saranno negoziati a livello di Rappresentanze diplomatiche, Uffici consolari ed Istituti italiani di cultura all’estero con i soggetti titolari della contrattazione integrativa di cui all’articolo 8 del CCNL 1998-2001.

Le Parti convengono che gli accordi decentrati, tenuto conto delle risorse umane disponibili e delle specificità locali debbano ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

A seguito della conoscenza formale del presente accordo quadro, ciascun Ufficio all’estero provvederà ad avviare le trattative con i soggetti titolari della contrattazione integrativa di cui all’articolo 8 del CCNL 1998-2001 secondo quanto previsto all’articolo 15 del presente accordo quadro.

 

  1. Destinatari dell’accordo
  2. Il presente accordo si applica al personale delle aree funzionali di cui all’articolo 1, commi 1 e 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001, comparto Ministeri in servizio presso gli uffici dell’Amministrazione periferica del Ministero degli Affari Esteri ed al personale a contratto di cui alla Parte II, Titolo VI del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 come novellato dal D. lgs 7 aprile 2000, n. 103.

     

  3. Definizioni
  4. Per "orario di servizio" si intende l’arco temporale giornaliero, compreso tra le ore 08:00 e le ore 18:00, entro il quale ciascuna sede assicura la funzionalità dei propri uffici e l’erogazione dei servizi all’utenza.

    Tale arco temporale, si articola su cinque giorni lavorativi. Eventuali eccezioni –ove necessarie- possono essere previste per le "strutture che derogano" nonché per quelle articolazioni da coprirsi con le prestazioni previste all’articolo 5, sub C). L’orario di servizio, in considerazione delle risorse umane disponibili, dei servizi da rendere all’utenza e delle specificità locali è definito con atto organizzativo del Capo dell’Ufficio sentite le Organizzazioni sindacali in relazione ai riflessi sull’organizzazione del lavoro e l’articolazione dell’orario.

    Per "strutture che derogano al normale orario di servizio" si intendono le strutture e i servizi soggetti a turnazioni, individuati, in ragione dell’essenzialità delle funzioni svolte e delle risorse umane disponibili, con atto organizzativo del Capo Missione, sentiti i soggetti sindacali di cui all’art. 1 del presente accordo quadro.

    Per "orario di lavoro" si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa contrattuale, di 36 ore medie settimanali, nell’ambito dell’orario di servizio di cui sopra.

    Per "fascia oraria di massima operatività" si intende un arco temporale entro il quale viene assicurata, all’interno dell’orario di servizio e per tutte le tipologie di articolazione dell’orario di lavoro, la presenza di tutto il personale di cui al presente accordo presso gli Uffici di appartenenza. Ai fini del presente accordo, tale fascia di massima operatività è di quattro ore giornaliere: dalle ore 09:00 alle ore 13:00, fatte salve eventuali deroghe da concordarsi in sede decentrata.

     

  5. Rilevazione dell’orario

Il rispetto dell’orario di lavoro è assicurato, di norma, mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato o attraverso soluzioni che, considerata la particolarità della sede, possono essere ritenute più opportune.

Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l’attività lavorativa fuori dalla sede di servizio, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.

 

  1. Articolazione dell’orario di lavoro.

L’orario ordinario di lavoro è fissato in 36 ore settimanali, articolate normalmente su cinque giorni lavorativi. All’articolazione dell’orario ordinario di lavoro si provvede utilizzando in maniera programmata e in forma combinata le quattro modalità organizzative dell’orario stesso, che sono:

A) Orario flessibile; B) Turnazioni ordinarie; C) Turnazioni di carattere straordinario; D) Orario plurisettimanale.

A) Orario flessibile. Tale tipologia si configura nel contesto dei limiti orari di entrata e di uscita previsti dall’orario di servizio e prevede una fascia di flessibilità in entrata da stabilirsi a livello locale secondo quanto previsto all’art. 1 del presente accordo quadro.

Nell’ambito dell’orario flessibile va assicurato il rispetto della fascia oraria di massima operatività, prevista nell’articolo 3, ultimo comma, assicurando comunque la presenza del personale durante gli orari pomerdiani di "sportello" per il pubblico.

Nell’ottica di assicurare una maggiore fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, così come previsto all’articolo 1, comma 3 del presente accordo, all’interno dell’orario di servizio andrà considerata l’opportunità di prevedere l’apertura di "sportelli" per il pubblico anche durante gli orari pomeridiani per non oltre due volte alla settimana.

Ferma restando la garanzia della prestazione lavorativa durante la fascia di massima operatività, va assicurato il completamento dell’orario di lavoro nell’ambito delle 36 ore medie settimanali.

Tale completamento sarà assicurato mediante prestazione lavorativa da corrispondersi normalmente durante l’orario di servizio o, per i settori autorizzati diversamente e previo consenso dell’interessato, anche oltre l’orario di servizio.

B) Turnazioni. Tale tipologia è da attivarsi nel caso di attività i cui risultati non siano conseguibili mediante l’adozione di altre tipologie di orario. La turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio. Si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione ed eventualmente con parziale sovrapposizione, l’intera durata del servizio. Nell’ambito di tale tipologia, saranno da considerarsi ore di lavoro utili per la fruizione di riposi compensativi solo le ore di lavoro prestate in eccesso all’obbligazione contrattuale di 36 ore settimanali.

Gli Accordi a livello locale indicheranno i settori ed i servizi presso i quali si adotterà tale tipologia di orario.

C) Turnazioni di carattere straordinario

In occasione di eventi che comportino una particolare organizzazione dell’attività lavorativa (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: visite di Stato, elezioni, semestre italiano di presidenza UE), si può ricorrere a turnazioni straordinarie del personale in possesso delle particolari qualificazioni professionali utili per tale circostanza. Gli accordi a livello locale stabiliranno criteri e modalità in base ai quali verranno organizzate tali turnazioni, che potranno articolarsi oltre i cinque giorni lavorativi. Nell’adozione di questa tipologia, le prestazioni di lavoro rese in eccesso all’orario contrattuale di 36 ore settimanali, comportano, al pari della chiamata in servizio, il diritto al recupero integrale delle ore prestate secondo quanto previsto all’articolo 11 del presente accordo quadro.

D) Orario plurisettimanale

In relazione a prevedibili esigenze di servizio si potrà fare ricorso all'orario plurisettimanale, come previsto nell'Accordo successivo sulle tipologie di orario di lavoro sottoscritto il 16 gennaio 1996 (art. 2), da applicarsi come segue.

La programmazione dell’orario plurisettimanale va svolta normalmente una volta all’anno a seguito di concertazione con i soggetti sindacali.

Nell’adozione di questa tipologia, il limite massimo di orario ordinario di lavoro settimanale è di 44 ore ed i periodi di maggiore e minore concentrazione dell’orario di norma non possono superare le 13 settimane all’anno.

Le forme di recupero nei periodi di minore carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.

A livello locale si procederà alla programmazione ed all’individuazione delle strutture e dei servizi ai quali potrà applicarsi tale tipologia di orario.

 

6. Pause di lavoro.

Secondo quanto previsto dall’Accordo successivo sulle tipologie di orario di lavoro sottoscritto il 16 gennaio 1996, qualora la prestazione lavorativa giornaliera, il cui limite massimo è di 9 ore, ecceda le sei ore continuative, il personale, purché non turnista ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno trenta minuti per la pausa.

In sede di accordi a livello decentrato potranno essere disciplinate diversamente le pause per i dipendenti che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 7, comma 3 D.lgs 165/01.

 

7. Formazione

Le attività di formazione organizzate dall’Amministrazione sono considerate a tutti gli effetti attività lavorativa. I tempi di percorrenza da e verso i luoghi di formazione verranno concordati in sede locale tenendo presente quanto previsto in materia dall’accordo quadro sull’orario di lavoro presso la Sede centrale.

 

8. Disposizioni relative a particolari categorie di dipendenti

Nell’articolazione dell’orario di lavoro dovrà essere tenuto presente quanto disposto dall’articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di favorire, compatibilmente con le esigenze organizzative degli uffici, i dipendenti in particolare situazioni di svantaggio personale, sociale e famigliare, ai quali su richiesta degli stessi, anche indipendentemente dall’orario di ufficio di applicazione, dovranno, essere concesse facilitazioni nell’applicazione degli istituti previsti nell’ambito della generale disciplina relativa all’orario, con particolare riferimento all’orario flessibile.

 

 

Titolo II

(Servizi di pronta assistenza e reperibilità)

9. Servizi di pronta assistenza

Per assicurare ai cittadini italiani la necessaria assistenza in situazioni di emergenza al di fuori del normale orario di lavoro, gli Uffici all’estero dovranno prevedere forme e modalità per offrire servizi di pronta assistenza.

Nell’ambito degli Accordi integrativi di sede verrà individuato, sulla base delle risorse umane disponibili, delle professionalità esistenti, della tipologia di servizi da assicurare e delle condizioni di sicurezza, il personale o la struttura chiamata a garantire a rotazione la prestazione dei servizi di pronta assistenza previsti dagli articoli 10, 11 e 12 del presente accordo quadro.

 

10. Reperibilità per servizio estero.

Al fine di garantire la prestazione di servizi di pronta assistenza, in aggiunta ai normali istituti contrattuali, gli uffici potranno fare uso della tipologia di articolazione di orario che le Parti istituiscono in applicazione dell’articolo 9 dell’Accordo successivo sulle tipologie di orario di lavoro sottoscritto il 16 gennaio 1996 e che viene denominata "reperibilità per servizio estero". Tale tipologia di orario si caratterizza, oltre che per la normale disponibilità alla chiamata in servizio, come disponibilità del personale destinatario dell’accordo quadro a svolgere le seguenti attività:

Per "monitoraggio" si intende, di regola il controllo a cadenza periodica della segreteria telefonica dell’ufficio, la risposta ad un telefono cellulare di servizio.

Per "interventi operativi" si intendono concrete attività a favore dei cittadini italiani inclusi i contatti telefonici e diretti con le Autorità locali.

Per "situazioni di emergenza" si intendono tutte le situazioni straordinarie, collettive o individuali, che richiedano interventi immediati e non differibili a tutela dei cittadini italiani all’estero ovvero di interessi dello Stato. Sono esemplificazioni del primo tipo: incidenti gravi, aggressioni, catastrofi naturali, gravi disservizi pubblici, ricerca di minori scomparsi, richieste di urgente assistenza da parte di connazionali nei rapporti con Autorità locali, indifferibili necessità di rimpatrio. Le situazioni del secondo tipo sono configurabili, sempre a titolo esemplificativo, nel caso in cui, su impulso del Ministero o di altre Autorità italiane, sia necessaria una tempestiva attivazione dell’ufficio a tutela degli interessi nazionali italiani.

 

11. Modalità di copertura dei servizi di pronta assistenza

I servizi di pronta assistenza, andranno assicurati mediante:

  1. la reperibilità per servizio estero,
  2. la reperibilità di supporto.

Con apposito ordine di servizio sarà programmato il calendario dei turni di reperibilità per servizio estero e di reperibilità di supporto, nonché i compiti assegnati al personale interessato.

A) La reperibilità per servizio estero, fermi restando gli obblighi spettanti alle carriere dirigenziali in servizio all’estero, sarà assicurata anche dal personale dell’Area funzionale C che svolgerà il monitoraggio, valutando i casi che si propongono ed attivando gli opportuni interventi operativi in situazioni di emergenza, d’intesa o in contatto, ove necessario, con il Responsabile dell’Ufficio. In fase di contrattazione integrativa di sede, tenuto conto delle risorse umane disponibili e delle specificità locali, potrà essere previsto lo svolgimento della reperibilità per servizio estero da parte del personale appartenente a tutte le aree funzionali ed al personale a contratto destinatario del CCNL.

B) La reperibilità di supporto sarà assicurata da tutto il personale delle altre Aree funzionali ed a contratto in servizio presso gli Uffici all’estero. I modi e le forme di svolgimento di tale reperibilità saranno concordati in sede di contrattazione integrativa di sede, tenuto conto delle risorse umane disponibili, delle specificità locali e delle condizioni di sicurezza.

 

12. Modalità di prestazione dei servizi di pronta assistenza.

I servizi di pronta assistenza saranno assicurati nei modi seguenti.

Nei giorni di chiusura degli Uffici durante i fine settimana o durante le festività infrasettimanali, i servizi di pronta assistenza sono assicurati, di massima entro le ore 21:00, da una o più unità di personale secondo tempi e modalità da stabilirsi a livello decentrato.

Ai fini del presente accordo quadro la reperibilità di fine settimana o per le festività infrasettimanali ha inizio dal momento della chiusura dell’Ufficio, anche in giorno lavorativo.

In situazioni particolari e per periodi determinati potranno essere concordate fasce di reperibilità che coprano, di massima entro le ore 21:00, le ore di chiusura degli uffici nei giorni lavorativi.

Gli istituti della reperibilità per servizio estero e per la reperibilità sono soggetti ai limiti previsti all’articolo 8, commi 1, 2 e 3 dell’Accordo successivo sulle tipologie di orario di lavoro sottoscritto il 16 gennaio 1996, al quale le Parti espressamente rinviano.

 

13. Chiamata in servizio in circostanze di particolare gravità

In particolari situazioni di emergenza che coinvolgano la sicurezza o l’incolumità dei connazionali ovvero interessi essenziali dello Stato, il personale presso gli Uffici all’estero può essere chiamato in servizio. Tale chiamata in servizio configura un’occasionale prestazione lavorativa su richiesta del Capo dell’Ufficio o di funzionario da esso delegato.

 

 

14. Principi in materia di recuperi e riposi compensativi

Nelle ipotesi di prestazioni lavorative legate a:

  1. lavoro oltre l’orario ordinario, chiamata in servizio ed interventi operativi non meramente telefonici;
  2. turni di reperibilità per servizio estero (monitoraggio);
  3. turni di reperibilità di supporto;

non essendo possibile la corresponsione di un’indennità, si configureranno recuperi orari, cumulabili ai fini della fruizione di intere giornate di riposo compensativo, da concordarsi in sede locale sulla base dei seguenti principi:

La chiamata in servizio durante la giornata di riposo settimanale, qualora il dipendente non ne abbia già fruito nel corso della settimana e la chiamata in servizio in giorno festivo comportano il diritto alla fruizione di un giorno di riposo da concordarsi contemperando le esigenze di servizio con quelle del dipendente.

Le giornate di riposo maturate ai sensi di quanto previsto dal presente articolo non potranno essere cumulate oltre i sei mesi e dovranno essere concesse entro trenta giorni dalla data della richiesta.

  

Titolo III

(Disposizioni transitorie e finali)

 

15. Applicazione dell’accordo quadro

Entro 30 giorni dalla conoscenza formale del presente accordo quadro le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti Italiani di Cultura provvederanno ad avviare le trattative con le rispettive R.S.U. ed i rappresentanti sindacali dei sindacati firmatari del CCNL di comparto al fine di disciplinare le modalità applicative dello stesso.

Per la contrattazione riguardante gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di Cultura, l’Ambasciata competente per territorio provvederà a coordinare la materia in modo da garantire un uguale standard di servizio per il territorio di riferimento, nel rispetto delle specificità locali e del bacino di utenza servito.

Le Rappresentanze presso organismi internazionali potranno procedere alla conclusione di accordi con le Organizzazioni sindacali con criteri applicativi diversi da quelli dell’Ambasciata competente per territorio.

Nelle more di definizione degli accordi di livello si continuerà ad applicare la disciplina precedentemente dettata in materia dalla Circolare MAE 14.6.94 n. 8, punto 8, per quanto compatibile con le modifiche legislative nel frattempo intervenute.

Dal momento in cui i singoli Uffici provvederanno a concludere i rispettivi accordi di livello la suddetta circolare cesserà di essere applicata limitatamente agli aspetti trattati dal presente accordo.

 

Per consentire il monitoraggio dell’attuazione dell’accordo quadro, ogni Ambasciata comunicherà alla DGPE – URS le attività svolte in materia. Allo stesso modo, gli accordi di livello di cui sopra dovranno essere portati a conoscenza della stessa Unità, che fungerà, in stretto collegamento con la Segreteria Generale, da Centro coordinatore della materia e fornirà le opportune consulenze e istruzioni in materia.

 

16. Applicazione dell’accordo quadro nelle sedi sprovviste di RSU

Nelle sedi ove non siano state elette le RSU potrà procedersi alla conclusione degli Accordi con i rappresentanti sindacali dei Sindacati firmatari del CCNL di comparto.

 

17. Disposizione per gli Istituti Italiani di Cultura

La contrattazione degli Istituti Italiani di Cultura terrà conto della particolare natura dell’attività svolta e della specifica tempistica che li caratterizza, ivi compresi gli impegni connessi alle attività di promozione della cultura italiana all’estero nelle ore serali e nei giorni festivi.

 

18. Clausola di raffreddamento della conflittualità

Decorsi trenta giorni dall’avvio delle trattative previste all’articolo 12 del presente accordo quadro senza che sia stata raggiunta un’intesa dalle Parti, le stesse riassumono la rispettiva libertà di iniziativa.

Su richiesta di una delle Parti potrà essere avviata una seconda trattativa decorsi almeno quindici giorni dalla mancata intesa ed in questo caso il negoziato dovrà concludersi entro i venti giorni successivi.

In caso di mancato raggiungimento di un’intesa anche dopo il secondo tentativo, si applicheranno le seguenti procedure.

A) Uffici Consolari ed Istituti di Cultura. Gli Uffici consolari e gli Istituti di cultura potranno richiedere un esame congiunto della questione da parte dell’Ambasciata competente per territorio e della RSU interessata.

B) Missioni Diplomatiche. Le Missioni diplomatiche potranno richiedere un esame congiunto della questione da parte del Tavolo centrale di contrattazione.

I soggetti ai quali verrà richiesto l’esame di cui ai commi precedenti potranno anche formulare un’ipotesi di accordo decentrato da recepirsi dai soggetti a livello locale.

 

  1. Verifica dell’accordo quadro

Le Parti convengono di verificare l’efficacia del presente accordo entro il 31.12.2003.

Roma, 26 giugno 2002

Le Parti:

Il Delegato dell’Amministrazione

Il Direttore Generale per il Personale

Ambasciatore Giovanni Dominedò (firmato)

CGIL – FPI (firmato)

CISL – FP) (firmato)

 UIL – PA (firmato)

FAS CISAL-FAS ESTERI

 

CONFSAL .- UNSA SICIS MAE (firmato)

 

UGL STATALI ANDCD

(ammessa con riserva) (firmato)